Differenze tra le versioni di "Statuto"

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==Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione==
 
==Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione==
 
L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
 
L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
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L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
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==Articolo 20. Controversie==
 
==Articolo 20. Controversie==
 
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno 'ex bono et aequo' senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
 
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno 'ex bono et aequo' senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Versione delle 19:14, 16 lug 2006

  • Non definitivo, in quanto mancano alcune correzioni minori (errori di battitura), apportate all'atto della firma

Articolo 1 - Costituzione e nome

Per contribuire attivamente alla diffusione, miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura nel mondo, è costituita tra i firmatari una associazione apartitica, apolitica, non a scopo di lucro, regolata dalla legge italiana nonché dal presente Statuto, avente per denominazione Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera (di seguito per brevità indicata come Wikimedia Italia).

Articolo 2 - Filiazione

La Wikimedia Italia collabora con la Wikimedia Foundation, Inc., associazione costituita seconde le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia. Wikimedia Italia ha il diritto di utilizzare i marchi ed i logo appartenenti all'associazione non a scopo di lucro di diritto americano Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento dalla Wikimedia Foundation, Inc.

Articolo 3 - Scopi

Wikimedia Italia non ha fini di lucro. Essa si propone di operare nel settore della cultura e del sapere. Per contribuire attivamente alla diffusione, miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura nel mondo, la Wikimedia Italia ha per obiettivo lo sviluppo di enciclopedie, di raccolte di citazioni, di libri educativi e di altre raccolte di documenti, di informazioni e di database informatici in lingua italiana che hanno come caratteristica:

  1. di essere completamente liberi;
  2. di essere disponibili in linea con le tecnologie di Internet e derivati;
  3. di presentare un contenuto che è modificabile dall'utilizzatore;
  4. di avere un contenuto libero, questo vuol dire che può essere distribuito gratuitamente ad esempio con le condizioni della licenza di documentazione di tipo GNU Free Documentation License, redatta dalla Free Software Foundation Inc., ed in particolare dalla sua filiale europea al sito http://www.fsfeurope.org/. In particolare Wikimedia Italia si dà come obiettivo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, gli sviluppi, i trasferimenti, le traduzioni in lingua italiana dei progetti della Wikimedia Foundation, Inc.

Anche se Wikimedia Italia è soggetta alla legge italiana, i suoi obiettivi includono il sostegno ai progetti della fondazione nel suo complesso e non solamente a quelli in lingua italiana. I progetti della Wikimedia Foundation, Inc. comprendono, in maniera non esaustiva, i seguenti siti internet:

La realizzazione di questi scopi può evidentemente implicare l'installazione e la gestione di server a supporto della fondazione Wikimedia. D'altra parte Wikimedia Italia non ha interesse a intervenire nella gestione collettiva di questi siti, specialmente per quanto concerne le regole, le decisioni, i contenuti o qualunque altro atto collettivo. Questo non impedisce per nulla ai suoi membri di esprimersi a titolo personale su questi argomenti. Se, tuttavia, verranno installati dei server sotto la responsabilità di Wikimedia Italia, spetterà a questa di vigilare sul rispetto della legge vigente nel territorio dove saranno installati i server, anche se ciò dovesse implicare una ingerenza sul contenuto degli articoli. Tale ingerenza sarà strettamente limitata ad assicurare il pieno rispetto della legge. L'associazione potrà partecipare a progetti e riunioni in Italia ed in altri paesi. Tuttavia nessuna partecipazione potrà avvenire senza l'accordo della locale associazione affiliata alla Wikimedia Foundation, Inc., se esistente. Wikimedia Italia potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. La Wikimedia Italia persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

Articolo 4 - Sede

Wikimedia Italia ha sede in Arcore (MI), via del ronco 3/A e comunque presso il domicilio del suo Presidente, se in Italia. In caso contrario la sede dell'associazione è fissata nel territorio della Repubblica Italiana con semplice decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Durata

La durata dell'associazione è di 99 anni a partire dalla data della firma del presente Statuto. Essa è rinnovabile per decisione dell'Assemblea generale straordinaria.

Articolo 6 - Soci

L'associazione è composta di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Tutti i soci hanno diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione che possono variare a seconda della tipologia di socio in cui ricadono. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono in ogni caso intrasferibili. La qualifica di socio ordinario e sostenitore si perde a seguito di dimissioni, di decesso, di morosità, di radiazione da parte del Consiglio Direttivo per grave motivo. La decisione di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo è provvisoria in attesa di ratifica da parte dell'assemblea generale ordinaria. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo, anche nel caso in cui il socio non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio. I soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono avere restituiti i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7 - Soci ordinari

Lo status di socio ordinario è attribuito a chiunque sia interessato a supportare le attività del progetto Wikimedia e che soddisfi i seguenti requisiti:

  • sia maggiorenne;
  • abbia contribuito, utilizzando un proprio "nome utente", a qualsiasi progetto Wikimedia in lingua italiana in data antecedente alla domanda di ammissione all'associazione;
  • faccia pervenire al Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal regolamento, la domanda di ammissione accompagnata dall'accettazione dello Statuto in vigore della Wikimedia Italia e dalla copia di un documento d'identità valido.
  • venga ammesso dal Consiglio Direttivo in quanto condivide gli scopi dell'associazione e viene ritenuto idoneo al loro perseguimento;
  • abbia versato la quota annuale, con le modalità previste dal regolamento, prima dell'assemblea generale ordinaria nella quale intende esercitare il proprio diritto di voto, con riserva tuttavia dell'applicazione delle disposizioni indicate appresso.

Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle domande di ammissione degli aspiranti soci. Il socio ordinario è tenuto al pagamento di una quota associativa annua che verrà deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal regolamento, e sarà valida per l'anno successivo.

Articolo 8 - Soci sostenitori

Le persone e le società che contribuiscono con donazioni significative all'associazione per permettere il mantenimento, il miglioramento ed ulteriori implementazioni dei progetti dell'associazione, possono essere indicati al Consiglio Direttivo per la nomina a socio sostenitore con le modalità stabilite nel regolamento. Lo status del socio sostenitore permette ogni diritto tranne quello di avere incarichi o di votare. Tali soci saranno elencati (in modo anonimo, se richiesto) in posizione evidente sul sito principale della Wikimedia Italia. La qualifica di socio sostenitore è attribuita per l'anno nel quale viene effettuata la donazione. Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle proposte di ammissione per i soci sostenitori.

Articolo 9 - Soci onorari

I soci onorari vengono indicati dalla Assemblea per i loro particolari meriti. Hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, ma non è loro richiesto il pagamento delle quote sociali, né di contribuire attivamente ai progetti Wikimedia.

Articolo 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, privati o persone fisiche finalizzati al sostegno della cultura;
  • contributi di organismi internazionali;
  • beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: a) quote associative; b) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione; c) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, sottoscrizione a premi.

Articolo 11 – Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 12 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Articolo 13 - Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della "Wikimedia Italia" e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci fondatori non hanno nessuna particolare prerogativa. L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza dal socio più anziano presente. L'assemblea può essere convocata in qualunque località decisa dal Consiglio Direttivo. L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed, in generale, con le modalità ed il preavviso stabiliti nel regolamento e fatte salve le disposizioni di legge. All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

  • la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
  • il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

  • alla nomina del Consiglio Direttivo;
  • all'approvazione del regolamento interno dell'associazione;
  • ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
  • alla ratifica degli atti del Consiglio Direttivo effettuati in urgenza;
  • alla politica generale e di indirizzo per le attività dell'associazione.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta. I soci potranno avere, per ogni assemblea, un numero massimo di deleghe stabilito dal regolamento. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, come meglio precisato nel regolamento. L'assemblea è valida se sono rappresentati almeno il 50% dei soci. Se non viene raggiunto il numero minimo di soci necessario, l'assemblea ordinaria può essere convocata in un momento temporale successivo. In seconda convocazione, giusto art. 21 CC, non esistono vincoli numerici, mentre le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza semplice dei soci rappresentati.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo e con le modalità previste nel regolamento, per deliberare su:

  • la modifica dello Statuto;
  • la proroga della durata dell'associazione, come previsto all'art. 5;
  • lo scioglimento dell'associazione, come previsto all'art. 19;

Per modificare lo Statuto e per la proroga della durata dell'associazione, occorre che esprimano il loro voto almeno tre quarti degli associati e la delibera viene assunta a maggioranza semplice. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel regolamento e comunque non inferiore a cinque. Resta in carica per il periodo previsto nel regolamento e comunque non inferiore ad un anno. I suoi componenti possono essere rieletti. Le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo vengono stabilite nel regolamento di Wikimedia Italia.
  • Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce, con le modalità e la frequenza stabilite nel regolamento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci ed esperti esterni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

  • Compete al Consiglio Direttivo:
    • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
    • fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
    • sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
    • determinare gli interventi alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività;
    • eleggere il Presidente e il Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente;
    • accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci ordinari e le proposte per i soci sostenitori, il parere espresso dal Consiglio Direttivo è vincolante e non deve essere motivato;
    • il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'attribuzione della qualifica di socio sostenitore;
    • deliberare in merito all' esclusione dei soci;
    • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del periodo di validità dello stesso, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione secondo le condizioni fissate nel regolamento. Il Consiglio Direttivo prepara il budget e fissa il valore della quota annuale, organizza lo svolgimento delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e prepara il relativo ordine del giorno. Rende operativi gli strumenti tecnici ed amministrativi necessari alla raccolta di donazioni. L'utilizzo delle riserve è deciso dal Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi fissati nell'art. 3 del presente Statuto, dopo avviso, di sollecitazione, ai soci sostenitori dell'associazione. Il Consiglio Direttivo autorizza tutti gli acquisti, vendite od affitti di proprietà immobiliari nonché i contratti di qualunque tipo intercorsi tra l'associazione e persone fisiche o morali, di diritto pubblico o privato, secondo le modalità specificate nel regolamento. In particolare tutte le operazioni il cui valore supera una soglia fissata nel regolamento, sono soggette a votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri, dovrà tenere un libro cassa, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Consiglio Direttivo assicura il rispetto dello Statuto e del regolamento ed in generale del buon funzionamento dell'associazione. Il Consiglio Direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione od il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo a disporne direttamente in caso di bisogno per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione della Wikipedia italiana.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei voti, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.

  • Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il Vicepresidente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con le modalità stabilite dal regolamento. Per le operazioni di gestione corrente agisce in prima persona o tramite un suo delegato. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo l'eventuale rimborso spese per attività istituzionale secondo le modalità indicate nel regolamento.

Articolo 18 – Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Articolo 20. Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno 'ex bono et aequo' senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 21. Norme applicabili

Per tutto quanto qui non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.


Letto, approvato e sottoscritto in Canino, il giorno 17 giugno 2005.