Differenze tra le versioni di "Statuto"

Da Wikimedia Italia.
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__NOTOC__
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<center>''Statuto dell'Associazione ''</center>
  
==Articolo 1 - Costituzione e nome==
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<center>«''Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera''»</center>
Per contribuire attivamente alla diffusione, miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura nel mondo, è costituita tra i firmatari una associazione apartitica, apolitica, non a scopo di lucro, regolata dalla legge italiana nonché dal presente Statuto, avente per denominazione '''Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera''' (di seguito per brevità indicata come ''Wikimedia Italia'').
 
==Articolo 2 - Filiazione==
 
La '''Wikimedia Italia''' collabora con la Wikimedia Foundation, Inc., associazione costituita seconde le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia.
 
'''Wikimedia Italia''' ha il diritto di utilizzare i marchi ed i logo appartenenti all'associazione non a scopo di lucro di diritto americano Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento dalla Wikimedia Foundation, Inc.
 
==Articolo 3 - Scopi==
 
'''Wikimedia Italia''' non ha fini di lucro. Essa si propone di operare nel settore della cultura e del sapere. Per contribuire attivamente alla diffusione, miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura nel mondo, la ''Wikimedia Italia'' ha per obiettivo lo sviluppo di enciclopedie, di raccolte di citazioni, di libri educativi e di altre raccolte di documenti, di informazioni e di database informatici in lingua italiana che hanno come caratteristica:
 
# di essere completamente liberi;
 
# di essere disponibili in linea con le tecnologie di Internet e derivati;
 
# di presentare un contenuto che è modificabile dall'utilizzatore;
 
# di avere un contenuto libero, questo vuol dire che può essere distribuito gratuitamente ad esempio con le condizioni della licenza di documentazione di tipo GNU Free Documentation License, redatta dalla Free Software Foundation Inc., ed in particolare dalla sua filiale europea al sito http://www.fsfeurope.org/. In particolare ''Wikimedia Italia'' si dà come obiettivo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, gli sviluppi, i trasferimenti, le traduzioni in lingua italiana dei progetti della Wikimedia Foundation, Inc.
 
Anche se ''Wikimedia Italia'' è soggetta alla legge italiana, i suoi obiettivi includono il sostegno ai progetti della fondazione nel suo complesso e non solamente a quelli in lingua italiana.
 
I progetti della Wikimedia Foundation, Inc. comprendono, in maniera non esaustiva, i seguenti siti internet:
 
* Wikipedia http://it.wikipedia.org
 
* Wikibooks http://it.wikibooks.org
 
* Wikisource http://it.wikisource.org
 
* Wiktionary http://it.wiktionary.org
 
* Wikinotizie http://it.wikinews.org  ( http://www.wikinotizie.it/ )
 
* Wikiquote http://it.wikiquote.org
 
* Wikipedia in siciliano http://scn.wikipedia.org
 
* Wikipedia in sardo http://sc.wikipedia.org
 
* Wikipedia in friulano http://fur.wikipedia.org
 
* Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale
 
La realizzazione di questi scopi può evidentemente implicare l'installazione e la gestione di server a supporto della fondazione Wikimedia.
 
D'altra parte ''Wikimedia Italia'' non ha interesse a intervenire nella gestione collettiva di questi siti, specialmente per quanto concerne le regole, le decisioni, i contenuti o qualunque altro atto collettivo. Questo non impedisce per nulla ai suoi membri di esprimersi a ''titolo personale'' su questi argomenti.
 
Se, tuttavia, verranno installati dei server sotto la responsabilità di ''Wikimedia Italia'', spetterà a questa di vigilare sul rispetto della legge vigente nel territorio dove saranno installati i server, anche se ciò dovesse implicare una ingerenza sul contenuto degli articoli. Tale ingerenza sarà strettamente limitata ad assicurare il pieno rispetto della legge.
 
L'associazione potrà partecipare a progetti e riunioni in Italia ed in altri paesi. Tuttavia nessuna partecipazione potrà avvenire senza l'accordo della locale associazione affiliata alla Wikimedia Foundation, Inc., se esistente.
 
''Wikimedia Italia'' potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. La ''Wikimedia Italia'' persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.
 
  
==Articolo 4 - Sede==
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== Articolo 1 - Costituzione e sede ==
''Wikimedia Italia'' ha sede in Arcore (MI), via del ronco 3/A e comunque presso il domicilio del suo Presidente, se in Italia. In caso contrario la sede dell'associazione è fissata nel territorio della Repubblica Italiana con semplice decisione del Consiglio Direttivo.
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È costituita l'Associazione denominata Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera (di seguito per brevità indicata come Wikimedia Italia), con sede nel Comune di Arcore (MI), via del Ronco 3/A.
  
==Articolo 5 - Durata==
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Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito della stessa Provincia e istituire sedi secondarie in tutta Italia.<ref>Con delibera del 2015 la sede legale è stata spostata in via Bergamo 18, Monza; con delibera del 2016 è stata istituita la sede secondaria e sede operativa di via Bergognone 34, Milano.</ref>
La durata dell'associazione è di 99 anni a partire dalla data
 
della firma del presente Statuto. Essa è rinnovabile per decisione
 
dell'Assemblea generale straordinaria.
 
==Articolo 6 - Soci==
 
L'associazione è composta di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Tutti i soci hanno diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione che possono variare a seconda della tipologia di socio in cui ricadono.
 
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono in ogni caso intrasferibili.
 
La qualifica di socio ordinario e sostenitore si perde a seguito di dimissioni, di decesso, di morosità, di radiazione da parte del Consiglio Direttivo per grave motivo. La decisione di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo è provvisoria in attesa di ratifica da parte dell'assemblea generale ordinaria.
 
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo, anche nel caso in cui il socio non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio. I soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono avere restituiti i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
 
==Articolo 7 - Soci ordinari==
 
Lo status di socio ordinario è attribuito a chiunque sia interessato a supportare le attività del progetto ''Wikimedia'' e che soddisfi i seguenti requisiti:
 
* sia maggiorenne;
 
* abbia contribuito, utilizzando un proprio "nome utente", a qualsiasi progetto ''Wikimedia'' in lingua italiana in data antecedente alla domanda di ammissione all'associazione;
 
* faccia pervenire al Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal regolamento, la domanda di ammissione accompagnata dall'accettazione dello Statuto in vigore della ''Wikimedia Italia'' e dalla copia di un documento d'identità valido.
 
* venga ammesso dal Consiglio Direttivo in quanto condivide gli scopi dell'associazione e viene ritenuto idoneo al loro perseguimento;
 
* abbia versato la quota annuale, con le modalità previste dal regolamento, prima dell'assemblea generale ordinaria nella quale intende esercitare il proprio diritto di voto, con riserva tuttavia dell'applicazione delle disposizioni indicate appresso.
 
Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle domande di ammissione degli aspiranti soci. Il socio ordinario è tenuto al pagamento di una quota associativa annua che verrà deliberata ogni anno
 
dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal regolamento, e sarà valida per l'anno successivo.
 
  
==Articolo 8 - Soci sostenitori==
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L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.
Le persone e le società che contribuiscono con donazioni significative all'associazione per permettere il mantenimento, il miglioramento ed ulteriori implementazioni dei progetti dell'associazione, possono essere indicati al Consiglio Direttivo per la nomina a ''socio sostenitore'' con le modalità stabilite nel regolamento. Lo status del socio sostenitore permette ogni diritto tranne quello di avere incarichi o di votare. Tali soci saranno elencati (in modo anonimo, se richiesto) in posizione evidente sul sito principale della ''Wikimedia Italia''.
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La qualifica di socio sostenitore è attribuita per l'anno nel quale viene effettuata la donazione.
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La durata dell'Associazione è illimitata.
Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle proposte di ammissione per i soci sostenitori.
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==Articolo 9 - Soci onorari==
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L'Associazione adotta come riferimento legislativo la [http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002008021400001&view=showdoc&iddoc=lr002008021400001&selnode=lr002008021400001 Legge Regionale della Regione Lombardia n. 1/08] e la [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383!vig= Legge 383/00].
I soci onorari vengono indicati dalla Assemblea per i loro particolari meriti. Hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, ma non è loro richiesto il pagamento delle quote sociali, di contribuire attivamente ai progetti ''Wikimedia''.
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==Articolo 10 – Patrimonio==
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== Articolo 2 - Filiazione ==
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
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'''Wikimedia Italia''' collabora con Wikimedia Foundation, Inc., fondazione costituita secondo le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia.
*contributi degli aderenti;
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*contributi di privati;
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'''Wikimedia Italia''' ha il diritto di utilizzare i marchi e i logo appartenenti a Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento da Wikimedia Foundation, Inc.
*contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, privati o persone fisiche finalizzati al sostegno della cultura;
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*contributi di organismi internazionali;
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== Articolo 3 - Finalità e attività ==
*beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni e lasciti testamentari;
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'''Wikimedia Italia''' persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura.
*rimborsi derivanti da convenzioni;
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*entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
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L'Associazione ha per obiettivo di contribuire attivamente a diffusione, miglioramento e avanzamento del sapere e della cultura promuovendo la produzione, raccolta e diffusione gratuita di contenuti liberi (Open Content) per incentivare le possibilità di accesso alla conoscenza e alla formazione. Sono definiti "contenuti liberi" nel senso inteso dall'associazione tutte le opere che sono state contrassegnate dai loro autori con una licenza che ne permetta l'elaborazione e/o la diffusione gratuita. In aggiunta a ciò sarà approfondita anche la conoscenza e la consapevolezza delle questioni sociali e filosofiche correlate.
*fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
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Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
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In particolare ''Wikimedia Italia'' si dà come obiettivo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, gli sviluppi, i trasferimenti, le traduzioni in lingua italiana dei progetti della Wikimedia Foundation, Inc.
a) quote associative;
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b) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione;
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Anche se ''Wikimedia Italia'' è soggetta alla legge italiana, i suoi obiettivi includono il sostegno ai progetti di Wikimedia Foundation, Inc. nel suo complesso e non solamente a quelli in lingua italiana. ''Wikimedia Italia'' non ha interesse a intervenire nella gestione dei siti di Wikimedia Foundation, Inc.
c) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
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d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
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L'associazione potrà partecipare a progetti e riunioni in Italia e in altri paesi. Tuttavia nessuna partecipazione potrà avvenire senza l'accordo della locale associazione affiliata alla Wikimedia Foundation, Inc., se esistente.
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, sottoscrizione a premi.
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==Articolo 11 – Scioglimento dell'associazione==
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L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. ''Wikimedia Italia'' persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni e enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
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Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
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L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
==Articolo 12 – Organi dell'associazione==
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Sono organi dell'associazione:
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L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.
* l'Assemblea dei soci;
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== Articolo 4 - I Soci ==
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Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, maggiorenni che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
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Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
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Il numero dei soci è illimitato.
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È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
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L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità“ tra uomo e donna.
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Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
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Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari coloro i quali hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. I soci Fondatori e Ordinari possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio cui si riferisce.
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== Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio ==
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La qualifica di socio si perde per:  
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* decesso;  
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* decadenza per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini specificati dall'art. 4;
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* recesso, che deve essere manifestato per iscritto al Consiglio Direttivo;
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* esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
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== Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci ==
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I Soci sono tenuti a:
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* osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
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* versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea, ad esclusione dei Soci Onorari;
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* svolgere le attività preventivamente concordate;
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* mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
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I Soci hanno il diritto di:
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* frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
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* partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, di votare direttamente o per delega (con un massimo di tre deleghe a delegato);
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* conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
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* recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
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* proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
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* discutere e approvare i rendiconti economici;
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* eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.
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== Articolo 7 - Gli Organi dell'Associazione  ==
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Sono Organi dell'Associazione:
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* l'Assemblea dei Soci;
 
* il Consiglio Direttivo;
 
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente.
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* il Presidente;
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* il Collegio dei Garanti.
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Può inoltre essere costituito il seguente collegio di controllo:
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* il Collegio dei Revisori dei Conti.
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Tutte le cariche associative sono elettive e non retribuite e hanno una durata stabilita dal regolamento e comunque non inferiore ad un anno, o tre anni per il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito).
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Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle stesse, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
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Può essere consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci anche via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente.
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== Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci ==
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L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
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L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
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Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto (via lettera, fax o posta elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima; l'assemblea, data la natura delle attività dell'organizzazione, è validamente convocata anche quando vengano pubblicate sulla pagina principale del sito ufficiale dell'associazione il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, nei termini di cui sopra.
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L'Assemblea è convocata in seduta ''ordinaria'' almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
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L'Assemblea dei soci può essere convocata in via ''straordinaria'' dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.
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L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
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I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
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* eleggere il Consiglio Direttivo;
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* eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
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* eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
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* deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
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* approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
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* deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
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* ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
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* fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli Associati;
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* deliberare su eventuali regolamenti interni;
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* deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
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L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione.
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Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.
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== Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo ==
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Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel regolamento e comunque non inferiore a cinque.
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Resta in carica per il periodo previsto nel regolamento e comunque non inferiore a un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.
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Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
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Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
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Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente. Inoltre il Consiglio può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri.
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Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
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Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
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* svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
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* esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
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* formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
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* fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
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* predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
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* deliberare circa l'ammissione dei soci;
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* deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
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* decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
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* presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.
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In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito secondo le modalità indicate nel Regolamento. Il mandato dei membri così nominati scade con quello degli altri membri. Tuttavia il numero dei membri sostituiti non dovrà essere superiore a un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali sostituzioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.
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Il Consiglio Direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione o il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo utilizzarli in caso di necessità per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione di Wikimedia Italia.
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== Articolo 10 - Il Presidente ==
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Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo  previsto dal regolamento e comunque non inferiore ad un anno e può essere rieletto.
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Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
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Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
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È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
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È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre Associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.
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In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
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In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
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Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
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== Articolo 11 - Collegio dei Garanti ==
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L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
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Il Collegio:
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* ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
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* giudica ''ex aequo et bono'' senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
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== Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti==
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L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
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Il Collegio:
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*elegge tra i suoi componenti il Presidente;
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*esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
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*agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
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*può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
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*riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.
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== Articolo 13 - Il Patrimonio sociale ==
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Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
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* beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
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* i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
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* contributi, erogazioni e lasciti diversi;
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* fondo di riserva.
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Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
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* proventi derivanti dal proprio patrimonio;
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* contributi di privati;
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* contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
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* entrate derivanti da convenzioni;
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* quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
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* ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, come ad esempio organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.
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== Articolo 14 - Il Bilancio ==
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L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
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Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
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Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
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La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
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È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
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Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
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Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
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== Articolo 15 - Modifica dello Statuto ==
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Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
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A norma dell'[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#art art. 21 C.C.] il presente Statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell'Assemblea.
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Le assemblee straordinarie, di modifica dello Statuto, sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la partecipazione della maggioranza semplice dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
  
==Articolo 13 - Assemblea==
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== Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione ==
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della "Wikimedia Italia" e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6.
+
Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con le stesse modalità previste dall'Articolo 15 per le modifiche allo Statuto, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci fondatori non hanno nessuna particolare prerogativa.
 
L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza dal socio più anziano presente. L'assemblea può essere convocata in qualunque località decisa dal Consiglio Direttivo.
 
L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.
 
==Articolo 14 - Assemblea ordinaria==
 
L'assemblea ordinaria è convocata
 
almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed, in generale, con le modalità ed il preavviso stabiliti nel regolamento e fatte salve le disposizioni di legge.
 
All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
 
* la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
 
* il bilancio dell'esercizio sociale.
 
L'assemblea delibera inoltre in merito:
 
* alla nomina del Consiglio Direttivo;
 
* all'approvazione del regolamento interno dell'associazione;
 
* ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
 
* alla ratifica degli atti del Consiglio Direttivo effettuati in urgenza;
 
* alla politica generale e di indirizzo per le attività dell'associazione.
 
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
 
Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta. I soci potranno avere, per ogni assemblea, un numero massimo di deleghe stabilito dal regolamento.
 
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, come meglio precisato nel regolamento. L'assemblea è valida se sono rappresentati almeno il 50% dei soci.
 
Se non viene raggiunto il numero minimo di soci necessario, l'assemblea ordinaria può essere convocata in un momento temporale successivo. In seconda convocazione, giusto art. 21 CC, non esistono vincoli numerici, mentre le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza semplice dei soci rappresentati.
 
  
==Articolo 15 - Assemblea straordinaria==
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== Articolo 17 - Disposizioni finali ==
L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo e con le modalità previste nel regolamento, per deliberare su:
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Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. della Regione Lombardia 1/08, alla L. 383/00, al Codice Civile.
*la modifica dello Statuto;
 
*la proroga della durata dell'associazione, come previsto all'art. 5;
 
*lo scioglimento dell'associazione, come previsto all'art. 19;
 
Per modificare lo Statuto e per la proroga della durata dell'associazione, occorre che esprimano il loro voto almeno tre quarti degli associati e la delibera viene assunta a maggioranza semplice.
 
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 
==Articolo 16 - Consiglio Direttivo==
 
* Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel regolamento e comunque non inferiore a cinque. Resta in carica per il periodo previsto nel regolamento e comunque non inferiore ad un anno. I suoi componenti possono essere rieletti. Le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo vengono stabilite nel regolamento di Wikimedia Italia.
 
* Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.
 
* Il Consiglio Direttivo si riunisce, con le modalità e la frequenza stabilite nel regolamento.
 
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci ed esperti esterni.
 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
 
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
 
* Compete al Consiglio Direttivo:
 
** compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 
** fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
 
** sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 
** determinare gli interventi alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività;
 
** eleggere il Presidente e il Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente;
 
** accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci ordinari e le proposte per i soci sostenitori, il parere espresso dal Consiglio Direttivo è vincolante e non deve essere motivato;
 
** il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'attribuzione della qualifica di ''socio sostenitore'';
 
** deliberare in merito all' esclusione dei soci;
 
** ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
 
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del periodo di validità dello stesso, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione secondo le condizioni fissate nel regolamento.
 
Il Consiglio Direttivo prepara il budget e fissa il valore della quota annuale, organizza lo svolgimento delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e prepara il relativo ordine del giorno. Rende operativi gli strumenti tecnici ed amministrativi necessari alla raccolta di donazioni. L'utilizzo delle riserve è deciso dal Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi fissati nell'art. 3 del presente Statuto, dopo avviso, di sollecitazione, ai soci sostenitori dell'associazione.
 
Il Consiglio Direttivo autorizza tutti gli acquisti, vendite od affitti di proprietà immobiliari nonché i contratti di qualunque tipo intercorsi tra l'associazione e persone fisiche o morali, di diritto pubblico o privato, secondo le modalità specificate nel regolamento. In particolare tutte le operazioni il cui valore supera una soglia fissata nel regolamento, sono soggette a votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri, dovrà tenere un libro cassa, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
 
Il Consiglio Direttivo assicura il rispetto dello Statuto e del regolamento ed in generale del buon funzionamento dell'associazione.
 
Il Consiglio Direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione od il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo a disporne direttamente in caso di bisogno per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione della ''Wikipedia italiana''.
 
  
==Articolo 17 - Presidente==
+
== Note (non facenti parte dello statuto) ==
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei voti, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.
 
*Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 
*ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 
*convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
 
*in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il Vicepresidente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
 
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
 
Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
 
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con le modalità stabilite dal regolamento. Per le operazioni di gestione corrente agisce in prima persona o tramite un suo delegato. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni  operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
 
Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo l'eventuale rimborso spese per attività istituzionale secondo le modalità indicate nel regolamento.
 
  
==Articolo 18 – Esercizi sociali e bilancio==
 
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
 
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
 
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
 
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
 
==Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione==
 
L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
 
L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
 
==Articolo 20. Controversie==
 
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno 'ex bono et aequo' senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
 
==Articolo 21. Norme applicabili==
 
Per tutto quanto qui non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.
 
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Letto, approvato e sottoscritto in Canino, il giorno 17 giugno 2005.
 
  
  
 
[[Categoria:Associazione|Statuto]]
 
[[Categoria:Associazione|Statuto]]

Versione delle 11:33, 19 ott 2016


Statuto dell'Associazione
«Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera»

Articolo 1 - Costituzione e sede

È costituita l'Associazione denominata Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera (di seguito per brevità indicata come Wikimedia Italia), con sede nel Comune di Arcore (MI), via del Ronco 3/A.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito della stessa Provincia e istituire sedi secondarie in tutta Italia.[1]

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 1/08 e la Legge 383/00.

Articolo 2 - Filiazione

Wikimedia Italia collabora con Wikimedia Foundation, Inc., fondazione costituita secondo le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia.

Wikimedia Italia ha il diritto di utilizzare i marchi e i logo appartenenti a Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento da Wikimedia Foundation, Inc.

Articolo 3 - Finalità e attività

Wikimedia Italia persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura.

L'Associazione ha per obiettivo di contribuire attivamente a diffusione, miglioramento e avanzamento del sapere e della cultura promuovendo la produzione, raccolta e diffusione gratuita di contenuti liberi (Open Content) per incentivare le possibilità di accesso alla conoscenza e alla formazione. Sono definiti "contenuti liberi" nel senso inteso dall'associazione tutte le opere che sono state contrassegnate dai loro autori con una licenza che ne permetta l'elaborazione e/o la diffusione gratuita. In aggiunta a ciò sarà approfondita anche la conoscenza e la consapevolezza delle questioni sociali e filosofiche correlate.

In particolare Wikimedia Italia si dà come obiettivo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, gli sviluppi, i trasferimenti, le traduzioni in lingua italiana dei progetti della Wikimedia Foundation, Inc.

Anche se Wikimedia Italia è soggetta alla legge italiana, i suoi obiettivi includono il sostegno ai progetti di Wikimedia Foundation, Inc. nel suo complesso e non solamente a quelli in lingua italiana. Wikimedia Italia non ha interesse a intervenire nella gestione dei siti di Wikimedia Foundation, Inc.

L'associazione potrà partecipare a progetti e riunioni in Italia e in altri paesi. Tuttavia nessuna partecipazione potrà avvenire senza l'accordo della locale associazione affiliata alla Wikimedia Foundation, Inc., se esistente.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. Wikimedia Italia persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni e enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

Articolo 4 - I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, maggiorenni che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità“ tra uomo e donna.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari coloro i quali hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. I soci Fondatori e Ordinari possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini specificati dall'art. 4;
  • recesso, che deve essere manifestato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  • versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea, ad esclusione dei Soci Onorari;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

  • frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, di votare direttamente o per delega (con un massimo di tre deleghe a delegato);
  • conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici;
  • eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.

Articolo 7 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Garanti.

Può inoltre essere costituito il seguente collegio di controllo:

  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e non retribuite e hanno una durata stabilita dal regolamento e comunque non inferiore ad un anno, o tre anni per il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito).

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle stesse, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Può essere consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci anche via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto (via lettera, fax o posta elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima; l'assemblea, data la natura delle attività dell'organizzazione, è validamente convocata anche quando vengano pubblicate sulla pagina principale del sito ufficiale dell'associazione il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, nei termini di cui sopra.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
  • approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  • deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
  • fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli Associati;
  • deliberare su eventuali regolamenti interni;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel regolamento e comunque non inferiore a cinque.

Resta in carica per il periodo previsto nel regolamento e comunque non inferiore a un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente. Inoltre il Consiglio può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
  • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  • fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
  • deliberare circa l'ammissione dei soci;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito secondo le modalità indicate nel Regolamento. Il mandato dei membri così nominati scade con quello degli altri membri. Tuttavia il numero dei membri sostituiti non dovrà essere superiore a un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali sostituzioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione o il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo utilizzarli in caso di necessità per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione di Wikimedia Italia.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo previsto dal regolamento e comunque non inferiore ad un anno e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre Associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 13 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  • i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  • proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • entrate derivanti da convenzioni;
  • quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
  • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, come ad esempio organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Articolo 14 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15 - Modifica dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell'Assemblea.

Le assemblee straordinarie, di modifica dello Statuto, sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la partecipazione della maggioranza semplice dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con le stesse modalità previste dall'Articolo 15 per le modifiche allo Statuto, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 17 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. della Regione Lombardia 1/08, alla L. 383/00, al Codice Civile.

Note (non facenti parte dello statuto)

  1. Con delibera del 2015 la sede legale è stata spostata in via Bergamo 18, Monza; con delibera del 2016 è stata istituita la sede secondaria e sede operativa di via Bergognone 34, Milano.