Differenze tra le versioni di "Statuto"

Da Wikimedia Italia.
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(statuto approvato nell'assemblea del 23 giugno 2019)
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* <font color="green">Non definitivo, in quanto mancano alcune correzioni minori (errori di battitura), apportate all'atto della firma</font><br/>
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__NOTOC__
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<center>''Statuto dell'Associazione ''</center>
  
==Articolo 1 - Costituzione e nome==
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<center>«''Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera''»</center>
Per contribuire attivamente alla diffusione, miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura nel mondo, è costituita tra i firmatari una associazione apartitica, apolitica, non a scopo di lucro, regolata dalla legge italiana nonché dal presente Statuto, avente per denominazione '''Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera''' (di seguito per brevità indicata come ''Wikimedia Italia'').
 
==Articolo 2 - Filiazione==
 
La '''Wikimedia Italia''' collabora con la Wikimedia Foundation, Inc., associazione costituita seconde le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia.
 
'''Wikimedia Italia''' ha il diritto di utilizzare i marchi ed i logo appartenenti all'associazione non a scopo di lucro di diritto americano Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento dalla Wikimedia Foundation, Inc.
 
==Articolo 3 - Scopi==
 
'''Wikimedia Italia''' non ha fini di lucro. Essa si propone di operare nel settore della cultura e del sapere. Per contribuire attivamente alla diffusione, miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura nel mondo, la ''Wikimedia Italia'' ha per obiettivo lo sviluppo di enciclopedie, di raccolte di citazioni, di libri educativi e di altre raccolte di documenti, di informazioni e di database informatici in lingua italiana che hanno come caratteristica:
 
# di essere completamente liberi;
 
# di essere disponibili in linea con le tecnologie di Internet e derivati;
 
# di presentare un contenuto che è modificabile dall'utilizzatore;
 
# di avere un contenuto libero, questo vuol dire che può essere distribuito gratuitamente ad esempio con le condizioni della licenza di documentazione di tipo GNU Free Documentation License, redatta dalla Free Software Foundation Inc., ed in particolare dalla sua filiale europea al sito http://www.fsfeurope.org/. In particolare ''Wikimedia Italia'' si dà come obiettivo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, gli sviluppi, i trasferimenti, le traduzioni in lingua italiana dei progetti della Wikimedia Foundation, Inc.
 
Anche se ''Wikimedia Italia'' è soggetta alla legge italiana, i suoi obiettivi includono il sostegno ai progetti della fondazione nel suo complesso e non solamente a quelli in lingua italiana.
 
I progetti della Wikimedia Foundation, Inc. comprendono, in maniera non esaustiva, i seguenti siti internet:
 
* Wikipedia http://it.wikipedia.org
 
* Wikibooks http://it.wikibooks.org
 
* Wikisource http://it.wikisource.org
 
* Wiktionary http://it.wiktionary.org
 
* Wikinotizie http://it.wikinews.org  ( http://www.wikinotizie.it/ )
 
* Wikiquote http://it.wikiquote.org
 
* Wikipedia in siciliano http://scn.wikipedia.org
 
* Wikipedia in sardo http://sc.wikipedia.org
 
* Wikipedia in friulano http://fur.wikipedia.org
 
* Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale
 
La realizzazione di questi scopi può evidentemente implicare l'installazione e la gestione di server a supporto della fondazione Wikimedia.
 
D'altra parte ''Wikimedia Italia'' non ha interesse a intervenire nella gestione collettiva di questi siti, specialmente per quanto concerne le regole, le decisioni, i contenuti o qualunque altro atto collettivo. Questo non impedisce per nulla ai suoi membri di esprimersi a ''titolo personale'' su questi argomenti.
 
Se, tuttavia, verranno installati dei server sotto la responsabilità di ''Wikimedia Italia'', spetterà a questa di vigilare sul rispetto della legge vigente nel territorio dove saranno installati i server, anche se ciò dovesse implicare una ingerenza sul contenuto degli articoli. Tale ingerenza sarà strettamente limitata ad assicurare il pieno rispetto della legge.
 
L'associazione potrà partecipare a progetti e riunioni in Italia ed in altri paesi. Tuttavia nessuna partecipazione potrà avvenire senza l'accordo della locale associazione affiliata alla Wikimedia Foundation, Inc., se esistente.
 
''Wikimedia Italia'' potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. La ''Wikimedia Italia'' persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.
 
  
==Articolo 4 - Sede==
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== Articolo 1 - Costituzione e sede ==
''Wikimedia Italia'' ha sede in Arcore (MI), via del ronco 3/A e comunque presso il domicilio del suo Presidente, se in Italia. In caso contrario la sede dell'associazione è fissata nel territorio della Repubblica Italiana con semplice decisione del Consiglio Direttivo.
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È costituita l'associazione di promozione sociale, ente del terzo settore, denominata "Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera - APS" (di seguito per brevità indicata come Wikimedia Italia), con sede nel comune di Milano.
  
==Articolo 5 - Durata==
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Il consiglio direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
La durata dell'associazione è di 99 anni a partire dalla data
 
della firma del presente Statuto. Essa è rinnovabile per decisione
 
dell'Assemblea generale straordinaria.
 
==Articolo 6 - Soci==
 
L'associazione è composta di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Tutti i soci hanno diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione che possono variare a seconda della tipologia di socio in cui ricadono.
 
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono in ogni caso intrasferibili.
 
La qualifica di socio ordinario e sostenitore si perde a seguito di dimissioni, di decesso, di morosità, di radiazione da parte del Consiglio Direttivo per grave motivo. La decisione di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo è provvisoria in attesa di ratifica da parte dell'assemblea generale ordinaria.
 
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo, anche nel caso in cui il socio non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio. I soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono avere restituiti i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
 
==Articolo 7 - Soci ordinari==
 
Lo status di socio ordinario è attribuito a chiunque sia interessato a supportare le attività del progetto ''Wikimedia'' e che soddisfi i seguenti requisiti:
 
* sia maggiorenne;
 
* abbia contribuito, utilizzando un proprio "nome utente", a qualsiasi progetto ''Wikimedia'' in lingua italiana in data antecedente alla domanda di ammissione all'associazione;
 
* faccia pervenire al Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal regolamento, la domanda di ammissione accompagnata dall'accettazione dello Statuto in vigore della ''Wikimedia Italia'' e dalla copia di un documento d'identità valido.
 
* venga ammesso dal Consiglio Direttivo in quanto condivide gli scopi dell'associazione e viene ritenuto idoneo al loro perseguimento;
 
* abbia versato la quota annuale, con le modalità previste dal regolamento, prima dell'assemblea generale ordinaria nella quale intende esercitare il proprio diritto di voto, con riserva tuttavia dell'applicazione delle disposizioni indicate appresso.
 
Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle domande di ammissione degli aspiranti soci. Il socio ordinario è tenuto al pagamento di una quota associativa annua che verrà deliberata ogni anno
 
dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal regolamento, e sarà valida per l'anno successivo.
 
  
==Articolo 8 - Soci sostenitori==
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L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le finalità di cui all'articolo 3 destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'articolo 8, comma 2, del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17). I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia, pari opportunità e non discriminazione che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Le persone e le società che contribuiscono con donazioni significative all'associazione per permettere il mantenimento, il miglioramento ed ulteriori implementazioni dei progetti dell'associazione, possono essere indicati al Consiglio Direttivo per la nomina a ''socio sostenitore'' con le modalità stabilite nel regolamento. Lo status del socio sostenitore permette ogni diritto tranne quello di avere incarichi o di votare. Tali soci saranno elencati (in modo anonimo, se richiesto) in posizione evidente sul sito principale della ''Wikimedia Italia''.
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La qualifica di socio sostenitore è attribuita per l'anno nel quale viene effettuata la donazione.
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La durata dell'associazione è illimitata.
Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle proposte di ammissione per i soci sostenitori.
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==Articolo 9 - Soci onorari==
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== Articolo 2 - Filiazione ==
I soci onorari vengono indicati dalla Assemblea per i loro particolari meriti. Hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, ma non è loro richiesto il pagamento delle quote sociali, di contribuire attivamente ai progetti ''Wikimedia''.
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Wikimedia Italia collabora con Wikimedia Foundation, Inc., fondazione costituita secondo le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia.
==Articolo 10 – Patrimonio==
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Wikimedia Italia ha il diritto di utilizzare i marchi e i loghi appartenenti a Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento da Wikimedia Foundation, Inc.
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== Articolo 3 - Finalità e attività ==
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Wikimedia Italia persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare un maggiore accesso alla conoscenza e alla formazione, tramite la diffusione, il miglioramento e l'avanzamento del sapere e della cultura: promuove la produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera; incrementa l'informazione e la consapevolezza sulle questioni sociali e filosofiche correlate. Nel senso inteso dall'associazione, la "conoscenza libera" è costituita da ciò che non è coperto da diritto d'autore e diritti connessi e dalle opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che permetta a chiunque di usarle, studiarle, modificarle e ridistribuirle, per qualsiasi finalità, incluse quelle commerciali, fatte salve, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione della paternità e di condividere allo stesso modo le opere derivate.
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Al fine di perseguire le finalità sopra riportate, Wikimedia Italia realizza in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a
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#organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
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#*la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
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#*la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
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#*la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
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#promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
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#*la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
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#*la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
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#interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
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#*la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
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#*l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
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#*la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi;
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#educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:
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#*organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete e degli strumenti informatici.
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Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.
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Wikimedia Italia non ha interesse a intervenire nella gestione dei siti di Wikimedia Foundation, Inc. e di OpenStreetMap Foundation.
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L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il consiglio direttivo individua le attività diverse.
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L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.
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Wikimedia Italia persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.
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L'associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
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Qualora se ne presentasse la necessità, l'associazione potrà stipulare accordi o convenzioni per il raggiungimento degli scopi sociali, con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.
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== Articolo 4 - I soci e i volontari ==
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Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
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Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
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Il numero dei soci è illimitato.
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È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
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Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo.
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Il consiglio direttivo può accogliere sostenitori, che non acquisiscono lo status di socio, che forniscono sostegno economico alle attività dell'associazione.
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I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 7 giorni prima della prima assemblea dell'anno.
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Il consiglio direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei garanti, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
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I volontari sono persone, socie o non socie, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
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La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
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L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
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Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
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La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
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== Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio ==
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La qualifica di socio si perde per:
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*decesso;
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*decadenza, con delibera del consiglio direttivo, per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini specificati dall'articolo 4;
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*recesso, che deve essere manifestato per iscritto al consiglio direttivo;
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*esclusione o radiazione deliberata dal consiglio direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'associazione. Contro ogni provvedimento del consiglio direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
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== Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci ==
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I soci sono tenuti a:
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*osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
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*versare la quota associativa stabilita dall'assemblea;
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*svolgere le attività preventivamente concordate;
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*mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
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I soci hanno il diritto di:
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*frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
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*partecipare alle assemblee e, se maggiorenni, votare direttamente o per delega;
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*conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
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*recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
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*proporre progetti e iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
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*discutere e approvare i rendiconti economici;
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*eleggere e essere eletti membri degli organi sociali, se maggiorenni;
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*esaminare i libri sociali.
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Per la partecipazione alle assemblee possono essere delegati i soci maggiorenni, con un massimo di tre deleghe a delegato, innalzate a cinque per le assemblee straordinarie nel caso in cui l'associazione conti più di 500 soci.
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== Articolo 7 - Gli organi sociali  ==
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Gli organi sociali dell'associazione sono:
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*l'assemblea dei soci;
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*il consiglio direttivo;
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*il presidente;
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*il collegio dei garanti;
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*l'organo di controllo.
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Tutte le cariche associative sono elettive e, a eccezione dell'organo di controllo, non retribuite. La durata è stabilita dal regolamento e comunque non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, e di tre anni per il collegio dei garanti e l'organo di controllo. Sono rieleggibili all'interno dei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento, che può inoltre prevedere requisiti per l'idoneità, o condizioni per la decadenza, in materia di conflitto d'interessi, e condizioni di decadenza per inattività.
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Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle stesse, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
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Può essere consentita la partecipazione alle riunioni degli organi sociali anche via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'organo sociale. Inoltre, possono effettuarsi in sede assembleare votazioni per referendum indette fra tutti i soci con le modalità di cui nel regolamento e l'espressione del voto dei soci avviene con votazione tramite scheda digitale.
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Gli organi sociali, su decisione del rispettivo presidente, possono effettuare votazioni non contestuali per via telematica: in tal caso, ciascun membro dell'organo può esprimere il proprio voto entro il termine fissato dal presidente. Tale votazione si deve svolgere con modalità che consentano l'univoca identificazione del votante e la registrazione del voto espresso. Tutte le deliberazioni così adottate sono inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo.
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== Articolo 8 - L'assemblea dei soci ==
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L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
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L'assemblea è composta da tutti i soci.
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Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto (via lettera, fax o posta elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima e da comunicare a ogni socio almeno 15 giorni prima; l'assemblea, data la natura delle attività dell'organizzazione, è validamente convocata anche quando vengano pubblicate sulla pagina principale del sito ufficiale dell'associazione il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, nei termini di cui sopra.
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L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del presidente o di almeno il 10% degli associati.
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L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente per modifiche dello statuto, nonché per lo scioglimento dell'associazione stessa.
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L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
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I compiti dell'assemblea ordinaria sono:
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*eleggere il consiglio direttivo;
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*eleggere i componenti del collegio dei garanti;
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*eleggere i componenti dell'organo di controllo;
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*deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
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*approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
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*deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
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*ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal consiglio direttivo per motivi d'urgenza;
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*fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli associati;
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*deliberare su eventuali regolamenti interni;
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*deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
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All'assemblea sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all'articolo 25 del Codice del terzo settore.
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L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario dell'associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.
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Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.
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== Articolo 9 - Il consiglio direttivo ==
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Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito dall'assemblea e comunque non inferiore a cinque.
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Nella prima seduta dopo le elezioni elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Il consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.
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Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
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Il consiglio direttivo viene ordinariamente convocato a cura del presidente. Può inoltre essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno la metà meno uno dei consiglieri.
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Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
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Il consiglio direttivo ha il compito di:
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*svolgere, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione;
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*esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'associazione;
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*formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
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*fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
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*predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
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*deliberare circa l'ammissione dei soci;
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*deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
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*decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti.
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In caso di vacanza nel consiglio direttivo, a causa di dimissioni, cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato o altro motivo, il consiglio direttivo sarà integrato secondo le modalità indicate nel regolamento, che potranno prevedere anche il ricorso a eventuali candidati non eletti nell'ultima elezione o alla cooptazione di persone socie o non socie, purché i membri così nominati non costituiscano la maggioranza del consiglio direttivo.
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Il consiglio direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione o il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo utilizzarli in caso di necessità per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione di Wikimedia Italia.
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Il consiglio direttivo può delegare anche in via continuativa parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri nei limiti individuati con propria deliberazione; può inoltre dare mandato a soci o a terzi per l'assunzione di determinati incarichi operativi anche in via continuativa, sotto la responsabilità di uno o più consiglieri.
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== Articolo 10 - Il presidente ==
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Il presidente dell'associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.
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Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi in giudizio.
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Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione stessa, presiede e convoca il consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
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È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
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È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.
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In caso di necessità e di urgenza il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
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In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente, che convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
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Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.
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== Articolo 11 - Collegio dei garanti ==
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L'assemblea elegge un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
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Il collegio:
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*ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
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*giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
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== Articolo 12 - Organo di controllo==
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L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.
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I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
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L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
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I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
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Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
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== Articolo 13 - Il patrimonio sociale e le entrate ==
 
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
*contributi degli aderenti;
+
*fondo di dotazione costituito al fine dell'acquisizione e del mantenimento della personalità giuridica;
*contributi di privati;
+
*conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
*contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, privati o persone fisiche finalizzati al sostegno della cultura;
+
*beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli acquistati dalla stessa con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
*contributi di organismi internazionali;
+
*contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni, nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
*beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni e lasciti testamentari;
+
*eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute e le eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore o per delibera del consiglio direttivo.
*rimborsi derivanti da convenzioni;
+
 
*entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
+
Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi dell'associazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.
*fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
+
 
Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
+
L'associazione svolge le proprie attività con:
a) quote associative;
+
*i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e gli eventuali oneri previsti da specifiche norme di legge;
b) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione;
+
*gli eventuali avanzi di gestione;
c) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
+
*gli eventuali utilizzi del fondo per la stabilizzazione delle erogazioni;  
d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
+
*gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie;
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, sottoscrizione a premi.
+
*ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio;
==Articolo 11 – Scioglimento dell'associazione==
+
*gli eventuali utilizzi del fondo di dotazione;
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
+
*gli eventuali contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati;
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
+
*i ricavi da attività di interesse generale o da attività diverse;
==Articolo 12 – Organi dell'associazione==
+
*le quote associative.
Sono organi dell'associazione:
+
 
* l'Assemblea dei soci;
+
Le entrate dell'associazione sono integralmente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali, con l'esclusione di qualsiasi diversa destinazione.
* il Consiglio Direttivo;
+
 
* il Presidente.
+
== Articolo 14 - Il bilancio ==
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L'esercizio sociale si intende dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
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Di esso deve essere presentato un bilancio all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
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Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
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La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'associazione.
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È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.
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Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.
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Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
  
==Articolo 13 - Assemblea==
+
== Articolo 15 - Modifica dello statuto ==
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della "Wikimedia Italia" e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6.
+
Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci fondatori non hanno nessuna particolare prerogativa.
 
L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza dal socio più anziano presente. L'assemblea può essere convocata in qualunque località decisa dal Consiglio Direttivo.
 
L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.
 
==Articolo 14 - Assemblea ordinaria==
 
L'assemblea ordinaria è convocata
 
almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed, in generale, con le modalità ed il preavviso stabiliti nel regolamento e fatte salve le disposizioni di legge.
 
All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
 
* la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
 
* il bilancio dell'esercizio sociale.
 
L'assemblea delibera inoltre in merito:
 
* alla nomina del Consiglio Direttivo;
 
* all'approvazione del regolamento interno dell'associazione;
 
* ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
 
* alla ratifica degli atti del Consiglio Direttivo effettuati in urgenza;
 
* alla politica generale e di indirizzo per le attività dell'associazione.
 
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
 
Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta. I soci potranno avere, per ogni assemblea, un numero massimo di deleghe stabilito dal regolamento.
 
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, come meglio precisato nel regolamento. L'assemblea è valida se sono rappresentati almeno il 50% dei soci.
 
Se non viene raggiunto il numero minimo di soci necessario, l'assemblea ordinaria può essere convocata in un momento temporale successivo. In seconda convocazione, giusto art. 21 CC, non esistono vincoli numerici, mentre le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza semplice dei soci rappresentati.
 
  
==Articolo 15 - Assemblea straordinaria==
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A norma dell'[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#art articolo 21 del Codice civile] il presente statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell'assemblea.
L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo e con le modalità previste nel regolamento, per deliberare su:
 
*la modifica dello Statuto;
 
*la proroga della durata dell'associazione, come previsto all'art. 5;
 
*lo scioglimento dell'associazione, come previsto all'art. 19;
 
Per modificare lo Statuto e per la proroga della durata dell'associazione, occorre che esprimano il loro voto almeno tre quarti degli associati e la delibera viene assunta a maggioranza semplice.
 
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 
==Articolo 16 - Consiglio Direttivo==
 
* Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel regolamento e comunque non inferiore a cinque. Resta in carica per il periodo previsto nel regolamento e comunque non inferiore ad un anno. I suoi componenti possono essere rieletti. Le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo vengono stabilite nel regolamento di Wikimedia Italia.
 
* Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.
 
* Il Consiglio Direttivo si riunisce, con le modalità e la frequenza stabilite nel regolamento.
 
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci ed esperti esterni.
 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
 
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
 
* Compete al Consiglio Direttivo:
 
** compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 
** fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
 
** sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 
** determinare gli interventi alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività;
 
** eleggere il Presidente e il Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente;
 
** accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci ordinari e le proposte per i soci sostenitori, il parere espresso dal Consiglio Direttivo è vincolante e non deve essere motivato;
 
** il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'attribuzione della qualifica di ''socio sostenitore'';
 
** deliberare in merito all' esclusione dei soci;
 
** ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
 
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del periodo di validità dello stesso, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione secondo le condizioni fissate nel regolamento.
 
Il Consiglio Direttivo prepara il budget e fissa il valore della quota annuale, organizza lo svolgimento delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e prepara il relativo ordine del giorno. Rende operativi gli strumenti tecnici ed amministrativi necessari alla raccolta di donazioni. L'utilizzo delle riserve è deciso dal Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi fissati nell'art. 3 del presente Statuto, dopo avviso, di sollecitazione, ai soci sostenitori dell'associazione.
 
Il Consiglio Direttivo autorizza tutti gli acquisti, vendite od affitti di proprietà immobiliari nonché i contratti di qualunque tipo intercorsi tra l'associazione e persone fisiche o morali, di diritto pubblico o privato, secondo le modalità specificate nel regolamento. In particolare tutte le operazioni il cui valore supera una soglia fissata nel regolamento, sono soggette a votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri, dovrà tenere un libro cassa, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
 
Il Consiglio Direttivo assicura il rispetto dello Statuto e del regolamento ed in generale del buon funzionamento dell'associazione.
 
Il Consiglio Direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione od il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo a disporne direttamente in caso di bisogno per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione della ''Wikipedia italiana''.
 
  
==Articolo 17 - Presidente==
+
Le assemblee straordinarie di modifica dello statuto sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la partecipazione di un ottavo dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei voti, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.
 
*Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 
*ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 
*convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
 
*in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il Vicepresidente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
 
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
 
Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
 
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con le modalità stabilite dal regolamento. Per le operazioni di gestione corrente agisce in prima persona o tramite un suo delegato. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni  operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
 
Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo l'eventuale rimborso spese per attività istituzionale secondo le modalità indicate nel regolamento.
 
  
==Articolo 18 – Esercizi sociali e bilancio==
+
== Articolo 16 - Scioglimento dell'associazione ==
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
+
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori; l'avviso dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'assemblea.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
 
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
 
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
 
==Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione==
 
L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
 
L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
 
  
==Articolo 20. Controversie==
+
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale.
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno 'ex bono et aequo' senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
 
==Articolo 21. Norme applicabili==
 
Per tutto quanto qui non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.
 
---------------------------------------------------------------------
 
Letto, approvato e sottoscritto in Canino, il giorno 17 giugno 2005.
 
  
 +
== Articolo 17 - Disposizioni finali ==
 +
Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti, al Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17) e al Codice civile.
  
 
[[Categoria:Associazione|Statuto]]
 
[[Categoria:Associazione|Statuto]]

Versione delle 15:52, 3 lug 2019


Statuto dell'Associazione
«Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera»

Articolo 1 - Costituzione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale, ente del terzo settore, denominata "Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera - APS" (di seguito per brevità indicata come Wikimedia Italia), con sede nel comune di Milano.

Il consiglio direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le finalità di cui all'articolo 3 destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'articolo 8, comma 2, del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17). I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia, pari opportunità e non discriminazione che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2 - Filiazione

Wikimedia Italia collabora con Wikimedia Foundation, Inc., fondazione costituita secondo le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia.

Wikimedia Italia ha il diritto di utilizzare i marchi e i loghi appartenenti a Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento da Wikimedia Foundation, Inc.

Articolo 3 - Finalità e attività

Wikimedia Italia persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare un maggiore accesso alla conoscenza e alla formazione, tramite la diffusione, il miglioramento e l'avanzamento del sapere e della cultura: promuove la produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera; incrementa l'informazione e la consapevolezza sulle questioni sociali e filosofiche correlate. Nel senso inteso dall'associazione, la "conoscenza libera" è costituita da ciò che non è coperto da diritto d'autore e diritti connessi e dalle opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che permetta a chiunque di usarle, studiarle, modificarle e ridistribuirle, per qualsiasi finalità, incluse quelle commerciali, fatte salve, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione della paternità e di condividere allo stesso modo le opere derivate.

Al fine di perseguire le finalità sopra riportate, Wikimedia Italia realizza in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
    • la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
    • la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
    • la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
  2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
    • la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
    • la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
  3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
    • la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
    • l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
    • la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi;
  4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:
    • organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete e degli strumenti informatici.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

Wikimedia Italia non ha interesse a intervenire nella gestione dei siti di Wikimedia Foundation, Inc. e di OpenStreetMap Foundation.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il consiglio direttivo individua le attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

Wikimedia Italia persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

L'associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

Qualora se ne presentasse la necessità, l'associazione potrà stipulare accordi o convenzioni per il raggiungimento degli scopi sociali, con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

Articolo 4 - I soci e i volontari

Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può accogliere sostenitori, che non acquisiscono lo status di socio, che forniscono sostegno economico alle attività dell'associazione.

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 7 giorni prima della prima assemblea dell'anno.

Il consiglio direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei garanti, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

I volontari sono persone, socie o non socie, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • decadenza, con delibera del consiglio direttivo, per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini specificati dall'articolo 4;
  • recesso, che deve essere manifestato per iscritto al consiglio direttivo;
  • esclusione o radiazione deliberata dal consiglio direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'associazione. Contro ogni provvedimento del consiglio direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota associativa stabilita dall'assemblea;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

I soci hanno il diritto di:

  • frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle assemblee e, se maggiorenni, votare direttamente o per delega;
  • conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
  • proporre progetti e iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici;
  • eleggere e essere eletti membri degli organi sociali, se maggiorenni;
  • esaminare i libri sociali.

Per la partecipazione alle assemblee possono essere delegati i soci maggiorenni, con un massimo di tre deleghe a delegato, innalzate a cinque per le assemblee straordinarie nel caso in cui l'associazione conti più di 500 soci.

Articolo 7 - Gli organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono:

  • l'assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente;
  • il collegio dei garanti;
  • l'organo di controllo.

Tutte le cariche associative sono elettive e, a eccezione dell'organo di controllo, non retribuite. La durata è stabilita dal regolamento e comunque non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, e di tre anni per il collegio dei garanti e l'organo di controllo. Sono rieleggibili all'interno dei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento, che può inoltre prevedere requisiti per l'idoneità, o condizioni per la decadenza, in materia di conflitto d'interessi, e condizioni di decadenza per inattività.

Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle stesse, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Può essere consentita la partecipazione alle riunioni degli organi sociali anche via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'organo sociale. Inoltre, possono effettuarsi in sede assembleare votazioni per referendum indette fra tutti i soci con le modalità di cui nel regolamento e l'espressione del voto dei soci avviene con votazione tramite scheda digitale. Gli organi sociali, su decisione del rispettivo presidente, possono effettuare votazioni non contestuali per via telematica: in tal caso, ciascun membro dell'organo può esprimere il proprio voto entro il termine fissato dal presidente. Tale votazione si deve svolgere con modalità che consentano l'univoca identificazione del votante e la registrazione del voto espresso. Tutte le deliberazioni così adottate sono inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo.

Articolo 8 - L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è composta da tutti i soci.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto (via lettera, fax o posta elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima e da comunicare a ogni socio almeno 15 giorni prima; l'assemblea, data la natura delle attività dell'organizzazione, è validamente convocata anche quando vengano pubblicate sulla pagina principale del sito ufficiale dell'associazione il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, nei termini di cui sopra.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del presidente o di almeno il 10% degli associati.

L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente per modifiche dello statuto, nonché per lo scioglimento dell'associazione stessa.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

  • eleggere il consiglio direttivo;
  • eleggere i componenti del collegio dei garanti;
  • eleggere i componenti dell'organo di controllo;
  • deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
  • approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  • deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal consiglio direttivo per motivi d'urgenza;
  • fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli associati;
  • deliberare su eventuali regolamenti interni;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

All'assemblea sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all'articolo 25 del Codice del terzo settore.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario dell'associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 9 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito dall'assemblea e comunque non inferiore a cinque.

Nella prima seduta dopo le elezioni elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Il consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo viene ordinariamente convocato a cura del presidente. Può inoltre essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno la metà meno uno dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione;
  • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
  • fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
  • deliberare circa l'ammissione dei soci;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti.

In caso di vacanza nel consiglio direttivo, a causa di dimissioni, cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato o altro motivo, il consiglio direttivo sarà integrato secondo le modalità indicate nel regolamento, che potranno prevedere anche il ricorso a eventuali candidati non eletti nell'ultima elezione o alla cooptazione di persone socie o non socie, purché i membri così nominati non costituiscano la maggioranza del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione o il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo utilizzarli in caso di necessità per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione di Wikimedia Italia.

Il consiglio direttivo può delegare anche in via continuativa parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri nei limiti individuati con propria deliberazione; può inoltre dare mandato a soci o a terzi per l'assunzione di determinati incarichi operativi anche in via continuativa, sotto la responsabilità di uno o più consiglieri.

Articolo 10 - Il presidente

Il presidente dell'associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione stessa, presiede e convoca il consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

In caso di necessità e di urgenza il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente, che convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Articolo 11 - Collegio dei garanti

L'assemblea elegge un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 - Il patrimonio sociale e le entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

  • fondo di dotazione costituito al fine dell'acquisizione e del mantenimento della personalità giuridica;
  • conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
  • beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli acquistati dalla stessa con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
  • contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni, nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
  • eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute e le eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore o per delibera del consiglio direttivo.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi dell'associazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.

L'associazione svolge le proprie attività con:

  • i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e gli eventuali oneri previsti da specifiche norme di legge;
  • gli eventuali avanzi di gestione;
  • gli eventuali utilizzi del fondo per la stabilizzazione delle erogazioni;
  • gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie;
  • ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio;
  • gli eventuali utilizzi del fondo di dotazione;
  • gli eventuali contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati;
  • i ricavi da attività di interesse generale o da attività diverse;
  • le quote associative.

Le entrate dell'associazione sono integralmente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali, con l'esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

Articolo 14 - Il bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un bilancio all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 15 - Modifica dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

A norma dell'articolo 21 del Codice civile il presente statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell'assemblea.

Le assemblee straordinarie di modifica dello statuto sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la partecipazione di un ottavo dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

Articolo 16 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori; l'avviso dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'assemblea.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale.

Articolo 17 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti, al Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17) e al Codice civile.