Differenze tra le versioni di "Wiki Loves Monuments/Problemi legali"

Da Wikimedia Italia.
Jump to navigation Jump to search
m (agg)
(Ripulisco)
Riga 1: Riga 1:
=== Beni culturali ===
+
'''Wiki Loves Monuments''', come qualsiasi attività di promozione della cultura e delle opere d'arte italiane, si scontra con particolari ostacoli normativi ignoti altrove.
Secondo il codice Urbani, lo stato ha un diritto (che esula e surclassa il copyright) ulteriore su tutti i "beni culturali", definiti come:
 
""
 
  
Ogni cittadino può dunque fotografare un bene culturale, a parte per fini di ricerca e personali, solo sotto autorizzazione della soprintendenza o di chi detiene i diritti. L'autorizzazione può essere "comprata" dalla soprintendenza (e infatti esiste
+
== Beni culturali ==
  
I problema è che la licenza CC-BY-SA è '''incompatibile''' con questa legge, dato che l'autorizzazione viene data ad una sola persona (per una serie di fotografie), mentre la CC-BY-SA permette sia lo sviluppo commerciale, che il riuso delle fotografie, con in più il fatto che la licenza si propaga per tutte le opere derivate.  
+
In Italia, oltre alla legge sul diritto d'autore, esistono ulteriori restrizioni imposte dal [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 D.Lgs. 2004/42], cosiddetto "codice Urbani", che rendono estremamente difficile o impossibile promuovere in Rete i [[w:it:beni culturali|beni culturali]] italiani, per esempio illustrando una voce di Wikipedia.
  
=== Link e articoli del "Si può fare" ===
+
Nel gennaio 2007 i progetti Wikimedia hanno appreso nel peggiore dei modi i rischi della normativa, con una diffida da parte della Soprintendenza di Firenze in merito ad alcune voci di Wikipedia in italiano. La [[w:it:Utente:Alcuni_Wikipediani/Lettera_aperta_sulle_leggi_sul_copyright|lettera aperta di alcuni wikipediani]] sulla questione ha suscitato ampio dibattito.
* http://nexa.polito.it/staff#morando
+
 
* http://www.linkedin.com/in/federicomorando)
+
Nel 2012 abbiamo reso possibile Wiki Loves Monuments in Italia grazie all'[http://www.wikimedia.it/laccordo-con-il-mibac/ accordo col MIBAC] che ha sancito la possibilità di un "doppio binario": codice dei beni culturali e diritto d'autore sono tenuti separati, quindi le restrizioni per un lato possono convivere con licenze libere per l'altro ([[commons:Commons:Wiki Loves Monuments 2012 in Italy/MiBAC|vedi spiegazione in Wikimedia Commons]]). Da allora, migliaia di fotografi hanno legalmente reso le proprie foto disponibili in tutto il mondo con una licenza Creative Commons libera ai fini del diritto d'autore, pur avvisando chi è soggetto alla legge italiana delle restrizioni relative.
* [http://www.mulino.it/rivisteweb/scheda_articolo.php?id_articolo=31408 Articolo] di Giorgio Resta: ''Chi è proprietario delle piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons'', Politica del Diritto / a. XL, n. 4, dicembre 2009
+
 
 +
Per approfondimenti di vario genere, rimandiamo a [[wikipedia:it:Codice dei beni culturali e del paesaggio]] e [[m:Italian cultural heritage on the Wikimedia projects]].
 +
 
 +
== Possibilità per gli enti ==
 +
 
 +
Le pubbliche amministrazioni (per esempio comuni e soprintendenze), e altri enti di custodia dei beni culturali, hanno la possibilità di temperare gli effetti negativi indesiderati del codice dei beni culturali: bastano semplici atti in favore della condivisione con [[w:licenza libera|licenza libera]]. Rimandiamo alle [http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wlm-amministrazioni-ed-enti-privati/ istruzioni per amministrazioni ed enti privati].
 +
 
 +
[http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/istituzioni/ Centinaia di enti] hanno aderito a [[Wiki Loves Monuments]] compiendo gli atti necessari per consentire ai cittadini di contribuire alla promozione dei beni culturali in Rete.
 +
 
 +
== Riferimenti normativi ==
 +
 
 +
=== Status quo ===
 +
 
 +
Per un inquadramento dell'apparato normativo abbiamo pubblicato nel 2012 la serie ''Wiki Loves Monuments e la giurisprudenza'': [http://www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments-la-giurisprudenza-parte-prima/ parte I, artt. 107–109 e libertà di panorama]; [http://www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments-la-giurisprudenza-parte-2/ parte II, le risposte mancate]; [http://www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments-la-giurisprudenza-parte-3/ parte III, la via d'uscita].
 +
 
 +
=== Interventi legislativi 2014–2017 ===
 +
 
 +
[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art108!vig=2018-01-01 D.Lgs. 2004/42, art. 108 comma 3 e 3-bis].
 +
 
 +
== Interpretazioni positive ==
 +
 
 +
Nel contesto di perdurante incertezza normativa, non mancano alcune interpretazioni che si sbilanciano nel dichiarare nulle le restrizioni sulla riproduzione digitale in linea. Tali interpretazioni potrebbero essere utilmente adottate da chi ne avesse la possibilità (a differenza di Wikimedia e dei suoi utenti, costretti alla massima cautela).
 +
 
 +
===Giorgio Resta===
 +
* [http://www.mulino.it/rivisteweb/scheda_articolo.php?id_articolo=31408 Articolo] di Giorgio Resta: ''Chi è proprietario delle piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons'', Politica del Diritto / a. XL, n. 4, dicembre 2009:
 
{{quote|"Tutti i beni esposti alla pubblica vista – siano essi beni privati o ad appartenenza pubblica – sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale.
 
{{quote|"Tutti i beni esposti alla pubblica vista – siano essi beni privati o ad appartenenza pubblica – sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale.
 
Tale principio è soggetto ad un’importante deroga qualora sul bene insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell’art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c. non potrà  essere utilmente invocato per fondare un’esclusiva sullo sfruttamento dell’immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità.}}
 
Tale principio è soggetto ad un’importante deroga qualora sul bene insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell’art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c. non potrà  essere utilmente invocato per fondare un’esclusiva sullo sfruttamento dell’immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità.}}
 +
* Nel 2017 [http://www.wikimedia.it/14748-2/ ha rilanciato alla conferenza di inaugurazione della mostra ''Opera libera'']:
 +
{{quote|[...] ritiene addirittura illegittimo il comportamento delle pubbliche amministrazioni che subordinano la riproduzione di un bene culturale liberamente visibile al pagamento di un canone.
 +
L’informazione e allo stesso modo le riproduzioni fotografiche –  ricorda Resta – sono beni non rivali nel consumo: più persone possono godere dell’immagine – ossia dell’informazione – senza che il bene stesso ne sia danneggiato.
 +
L’unico argomento che si potrebbe sostenere, continua Resta, è che il profitto legato alla riproduzione dei beni culturali possa generare introiti per la comunità, da utilizzare per la conservazione e tutela del bene stesso. E’ dimostrato tuttavia che gli introiti potenzialmente producibili dalla libera riproduzione delle immagini risultano comunque superiori a quelli in un regime di monopolio.}}
 +
===Altri===
 +
*L'avvocato ed eurodeputato [https://twitter.com/WikimediaItalia/status/872896023076777984 António Marinho e Pinto sulla libertà di panorama] ha dichiarato che è "[[w:it:Abuso del diritto|abuso di diritto]]" restringerla usando il diritto d'autore.
  
=== Consulenza legale ===
+
== Futuro ==
* http://selili.polito.it/
 
* Persone da contatare: Deborah De Angelis, Federico Morando
 
  
==Vedi anche==
+
* Nuova direttiva UE
* [[Associazione:WLM/Tavolo ministeriale]] (tentativi dopo il 2014)
+
* Decreto attuativo art. 70
 +
* Decreto attuativo tariffe
  
 
[[Categoria:WLM]]
 
[[Categoria:WLM]]

Versione delle 21:54, 6 ago 2017

Wiki Loves Monuments, come qualsiasi attività di promozione della cultura e delle opere d'arte italiane, si scontra con particolari ostacoli normativi ignoti altrove.

Beni culturali

In Italia, oltre alla legge sul diritto d'autore, esistono ulteriori restrizioni imposte dal D.Lgs. 2004/42, cosiddetto "codice Urbani", che rendono estremamente difficile o impossibile promuovere in Rete i beni culturali italiani, per esempio illustrando una voce di Wikipedia.

Nel gennaio 2007 i progetti Wikimedia hanno appreso nel peggiore dei modi i rischi della normativa, con una diffida da parte della Soprintendenza di Firenze in merito ad alcune voci di Wikipedia in italiano. La lettera aperta di alcuni wikipediani sulla questione ha suscitato ampio dibattito.

Nel 2012 abbiamo reso possibile Wiki Loves Monuments in Italia grazie all'accordo col MIBAC che ha sancito la possibilità di un "doppio binario": codice dei beni culturali e diritto d'autore sono tenuti separati, quindi le restrizioni per un lato possono convivere con licenze libere per l'altro (vedi spiegazione in Wikimedia Commons). Da allora, migliaia di fotografi hanno legalmente reso le proprie foto disponibili in tutto il mondo con una licenza Creative Commons libera ai fini del diritto d'autore, pur avvisando chi è soggetto alla legge italiana delle restrizioni relative.

Per approfondimenti di vario genere, rimandiamo a wikipedia:it:Codice dei beni culturali e del paesaggio e m:Italian cultural heritage on the Wikimedia projects.

Possibilità per gli enti

Le pubbliche amministrazioni (per esempio comuni e soprintendenze), e altri enti di custodia dei beni culturali, hanno la possibilità di temperare gli effetti negativi indesiderati del codice dei beni culturali: bastano semplici atti in favore della condivisione con licenza libera. Rimandiamo alle istruzioni per amministrazioni ed enti privati.

Centinaia di enti hanno aderito a Wiki Loves Monuments compiendo gli atti necessari per consentire ai cittadini di contribuire alla promozione dei beni culturali in Rete.

Riferimenti normativi

Status quo

Per un inquadramento dell'apparato normativo abbiamo pubblicato nel 2012 la serie Wiki Loves Monuments e la giurisprudenza: parte I, artt. 107–109 e libertà di panorama; parte II, le risposte mancate; parte III, la via d'uscita.

Interventi legislativi 2014–2017

D.Lgs. 2004/42, art. 108 comma 3 e 3-bis.

Interpretazioni positive

Nel contesto di perdurante incertezza normativa, non mancano alcune interpretazioni che si sbilanciano nel dichiarare nulle le restrizioni sulla riproduzione digitale in linea. Tali interpretazioni potrebbero essere utilmente adottate da chi ne avesse la possibilità (a differenza di Wikimedia e dei suoi utenti, costretti alla massima cautela).

Giorgio Resta

  • Articolo di Giorgio Resta: Chi è proprietario delle piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons, Politica del Diritto / a. XL, n. 4, dicembre 2009:
« "Tutti i beni esposti alla pubblica vista – siano essi beni privati o ad appartenenza pubblica – sono ascrivibili alla categoria dei commons e ne seguono la relativa disciplina. Essi pertanto possono essere liberamente riprodotti non soltanto a scopo informativo, artistico, culturale, ma anche a scopo commerciale.

Tale principio è soggetto ad un’importante deroga qualora sul bene insista un diritto di proprietà intellettuale. In tal caso, la riproduzione a scopo commerciale deve ritenersi subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo, mentre per altre forme di riproduzione dovrà farsi capo al disposto dell’art. 70 della l. 633/1941. Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c. non potrà essere utilmente invocato per fondare un’esclusiva sullo sfruttamento dell’immagine del bene. Meccanismi residuali di protezione possono essere individuati nel diritto della concorrenza sleale e nei diritti della personalità. »

« [...] ritiene addirittura illegittimo il comportamento delle pubbliche amministrazioni che subordinano la riproduzione di un bene culturale liberamente visibile al pagamento di un canone.

L’informazione e allo stesso modo le riproduzioni fotografiche – ricorda Resta – sono beni non rivali nel consumo: più persone possono godere dell’immagine – ossia dell’informazione – senza che il bene stesso ne sia danneggiato. L’unico argomento che si potrebbe sostenere, continua Resta, è che il profitto legato alla riproduzione dei beni culturali possa generare introiti per la comunità, da utilizzare per la conservazione e tutela del bene stesso. E’ dimostrato tuttavia che gli introiti potenzialmente producibili dalla libera riproduzione delle immagini risultano comunque superiori a quelli in un regime di monopolio. »

Altri

Futuro

  • Nuova direttiva UE
  • Decreto attuativo art. 70
  • Decreto attuativo tariffe