Differenze tra le versioni di "Linee guida Open Data AGID 2022/Versione in consultazione"
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− | == Analisi di Wikimedia Italia == | + | == Analisi dal punto di vista di Wikimedia Italia e del suo ruolo a sostegno di Wikipedia, dei progetti Wikimedia e di OpenStreetMap == |
=== In sintesi i problemi per Wikimedia === | === In sintesi i problemi per Wikimedia === | ||
− | * | + | * Il documento legittima la cessione esclusiva delle digitalizzazioni delle risorse culturali che verranno fatte all'interno del [[Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023]]. La cessione esclusiva può essere fatta senza nemmeno pubblicare l'informazione sui siti istituzionali 2 mesi prima che sia attiva. |
+ | * il Ministero della cultura ha fatto in modo che i dati della cultura (di musei archivi e biblioteche) siano esonerati dalle Linee guida Open Data dell'AGID, altrimenti il [[Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023]] sarebbe in conflitto con quanto richiesto agli enti pubblici. Di fatto tutta la strategia del Ministero della cultura su dati, digitalizzazioni e gestione del patrimonio italiano in pubblico dominio (compreso l'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è in conflitto con i principi degli open data e dell'open government. | ||
+ | * Sono create eccezioni specificatamente per i dati della cultura su praticamente tutte le buone pratiche. I dati della cultura possono seguire le peggiori pratiche perché sono esenti dal dover rispettare i principi degli open data, in cui si sostiene l'apertura e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico | ||
+ | * Wikidata usa lo strumento CC0; è nell'interesse dell'Italia che sia possibile rendere accessibili i dati del nostro paese anche su Wikidata: per fare questo è necessario usare la CC0 o simuli. | ||
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+ | === Da chiarire === | ||
+ | * Il PNRR copre i costi delle digitalizzazioni? Se li copre come mai si prevede la cessione esclusiva delle digitalizzazioni delle risorse culturali ad un privato? Se non le copre, come vengono usare le risorse del PNRR per le digitalizzazioni? | ||
=== Questioni di fondo che non condividiamo === | === Questioni di fondo che non condividiamo === | ||
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* "Quanto finora descritto non si applica ad alcuni casi specifici per i quali è possibile determinare tariffe superiori ai costi marginali, ovvero: 1. biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi"; | * "Quanto finora descritto non si applica ad alcuni casi specifici per i quali è possibile determinare tariffe superiori ai costi marginali, ovvero: 1. biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi"; | ||
* "Nel caso di biblioteche, musei e archivi, la Direttiva suggerisce, inoltre, che, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l’utile ragionevole sugli investimenti possano essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili". | * "Nel caso di biblioteche, musei e archivi, la Direttiva suggerisce, inoltre, che, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l’utile ragionevole sugli investimenti possano essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili". | ||
− | ** | + | * "A prescindere dal tipo di accordo (se, cioè, per esempio, riguardi o meno la digitalizzazione di beni culturali), il Decreto prevede che gli accordi di esclusiva e i relativi termini devono essere trasparenti e pubblicati sui siti istituzionali, nel caso di accordi e disposizioni che non riguardano la digitalizzazione di beni culturali almeno due mesi prima che abbiano effetto." |
+ | ** ''Non sembra casuale che nel PND siano ritenute necessarie 15 persone per fare le digitalizzazioni (Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale) e sono fornite indicazioni dettagliate su come stimare i costi delle digitalizzazioni'' | ||
+ | * ''Si fa esplicito riferimento al documento che è ancora in consultazione'': "Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale – Linee Guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale, Ministero della Cultura (in fase di consultazione)" | ||
; Il Ministero della cultura è intervenuto direttamente sulle Linee guida Open Data per escludere il patrimonio culturale dagli open data. | ; Il Ministero della cultura è intervenuto direttamente sulle Linee guida Open Data per escludere il patrimonio culturale dagli open data. | ||
* "Ha collaborato, inoltre, su specifici aspetti, il Ministero della Cultura" | * "Ha collaborato, inoltre, su specifici aspetti, il Ministero della Cultura" | ||
* " ai documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universi- tarie, i musei e gli archivi, solo se il riutilizzo è autorizzato in conformità a quanto previsto nella Parte II, Titolo II, Capo I e Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nella Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;" | * " ai documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universi- tarie, i musei e gli archivi, solo se il riutilizzo è autorizzato in conformità a quanto previsto nella Parte II, Titolo II, Capo I e Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nella Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;" | ||
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; Si prevede la cessione esclusiva di tutti i diritti a privati, si indica un periodo massimo di 7 anni rinnovabili e si prevede che l'ente possa ricevere a titolo gratuito solo una copia delle risorse culturali digitalizzate che può essere usata solo al termine del periodo di esclusiva. Questo è un accordo estremamente svantaggioso per le istituzioni culturali, per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per tutti tranne il privato che riceve l'esclusiva | ; Si prevede la cessione esclusiva di tutti i diritti a privati, si indica un periodo massimo di 7 anni rinnovabili e si prevede che l'ente possa ricevere a titolo gratuito solo una copia delle risorse culturali digitalizzate che può essere usata solo al termine del periodo di esclusiva. Questo è un accordo estremamente svantaggioso per le istituzioni culturali, per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per tutti tranne il privato che riceve l'esclusiva | ||
* "Nel caso di accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati, la Direttiva rileva che la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale". | * "Nel caso di accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati, la Direttiva rileva che la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale". | ||
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* Nell’ambito di tali accordi, sussiste il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte dell’accordo stesso, copia che è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva. | * Nell’ambito di tali accordi, sussiste il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte dell’accordo stesso, copia che è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva. | ||
* Gli enti pubblici possono anche emanare specifiche disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitino la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi da coloro che partecipano all’accordo. | * Gli enti pubblici possono anche emanare specifiche disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitino la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi da coloro che partecipano all’accordo. | ||
+ | * ''Non è nemmeno previsto che gli accordi di esclusiva debbano essere trasparenti e pubblicati sui siti istituzionali almeno due mesi prima che abbiano effetto'': "A prescindere dal tipo di accordo (se, cioè, per esempio, riguardi o meno la digitalizzazione di beni culturali), il Decreto prevede che gli accordi di esclusiva e i relativi termini devono essere trasparenti e pubblicati sui siti istituzionali, nel caso di accordi e disposizioni che non riguardano la digitalizzazione di beni culturali almeno due mesi prima che abbiano effetto." | ||
; Il documento dice che la Direttiva rileva che "la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale" ma la prassi ha evidenziato anche esattamente il contrario, ovvero che i partenariati pubblico-privato ostacolano il valido utilizzo delle opere culturali e limitano l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale" | ; Il documento dice che la Direttiva rileva che "la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale" ma la prassi ha evidenziato anche esattamente il contrario, ovvero che i partenariati pubblico-privato ostacolano il valido utilizzo delle opere culturali e limitano l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale" | ||
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* I dati della cultura sono dati pubblici e come tali devono essere trattati | * I dati della cultura sono dati pubblici e come tali devono essere trattati | ||
* I dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente | * I dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente | ||
− | * | + | * Non si devono fare accordi di esclusiva tra enti pubblici e partner privati |
+ | * Il dominio pubblico deve rimanere di dominio pubblico | ||
=== Altre questioni === | === Altre questioni === | ||
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===Cosa sosteniamo=== | ===Cosa sosteniamo=== | ||
+ | * Open data | ||
+ | * Principi FAIR | ||
+ | * Le premesse: "La costruzione di un mercato unico dei dati e di un’economia basata su essi è l’obiettivo strategico che l’Unione Europea intende perseguire per fare in modo che i dati possano circolare a beneficio di tutti, imprese, ricercatori, amministrazioni pubbliche e cittadini" | ||
+ | * "l’accesso equo ai dati e il loro utilizzo" | ||
+ | * apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico | ||
+ | == Pagine correlate == | ||
+ | * [[Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023]] | ||
[[Categoria:Linee guida Open Data AGID 2022]] | [[Categoria:Linee guida Open Data AGID 2022]] |
Versione attuale delle 12:52, 23 giu 2022
Consiglio la versione già in pdf https://partecipa.gov.it/uploads/decidim/attachment/file/64/LG-Open-Data_v.consultazione.pdf
Analisi dal punto di vista di Wikimedia Italia e del suo ruolo a sostegno di Wikipedia, dei progetti Wikimedia e di OpenStreetMap
In sintesi i problemi per Wikimedia
- Il documento legittima la cessione esclusiva delle digitalizzazioni delle risorse culturali che verranno fatte all'interno del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023. La cessione esclusiva può essere fatta senza nemmeno pubblicare l'informazione sui siti istituzionali 2 mesi prima che sia attiva.
- il Ministero della cultura ha fatto in modo che i dati della cultura (di musei archivi e biblioteche) siano esonerati dalle Linee guida Open Data dell'AGID, altrimenti il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 sarebbe in conflitto con quanto richiesto agli enti pubblici. Di fatto tutta la strategia del Ministero della cultura su dati, digitalizzazioni e gestione del patrimonio italiano in pubblico dominio (compreso l'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è in conflitto con i principi degli open data e dell'open government.
- Sono create eccezioni specificatamente per i dati della cultura su praticamente tutte le buone pratiche. I dati della cultura possono seguire le peggiori pratiche perché sono esenti dal dover rispettare i principi degli open data, in cui si sostiene l'apertura e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico
- Wikidata usa lo strumento CC0; è nell'interesse dell'Italia che sia possibile rendere accessibili i dati del nostro paese anche su Wikidata: per fare questo è necessario usare la CC0 o simuli.
Da chiarire
- Il PNRR copre i costi delle digitalizzazioni? Se li copre come mai si prevede la cessione esclusiva delle digitalizzazioni delle risorse culturali ad un privato? Se non le copre, come vengono usare le risorse del PNRR per le digitalizzazioni?
Questioni di fondo che non condividiamo
- Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 fa riferimento ai principi dell'open government. Poi nell'applicazione dell'open government, il patrimonio culturale è esentato dall'applicare l'open government
- le presenti Linee Guida non si applicano ai documenti: [...] nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese quelle universitarie, dai musei e dagli archivi[1]; [Nota 1] Il Considerando (65) della Direttiva indica alcuni esempi di enti culturali che devono essere esclusi dall’applicazione della Direttiva stessa, ovvero orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri, compresi gli archivi che ne fanno parte, in virtù della loro specificità di «arti dello spettacolo» e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Le serie di dati di elevato valore, individuate da specifici atti di esecuzione della Commissione Europea, devono essere messe a disposizione gratuitamente ad eccezione di quelle:[...] in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;
- "Quanto finora descritto non si applica ad alcuni casi specifici per i quali è possibile determinare tariffe superiori ai costi marginali, ovvero: 1. biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi";
- "Nel caso di biblioteche, musei e archivi, la Direttiva suggerisce, inoltre, che, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l’utile ragionevole sugli investimenti possano essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili".
- "A prescindere dal tipo di accordo (se, cioè, per esempio, riguardi o meno la digitalizzazione di beni culturali), il Decreto prevede che gli accordi di esclusiva e i relativi termini devono essere trasparenti e pubblicati sui siti istituzionali, nel caso di accordi e disposizioni che non riguardano la digitalizzazione di beni culturali almeno due mesi prima che abbiano effetto."
- Non sembra casuale che nel PND siano ritenute necessarie 15 persone per fare le digitalizzazioni (Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale) e sono fornite indicazioni dettagliate su come stimare i costi delle digitalizzazioni
- Si fa esplicito riferimento al documento che è ancora in consultazione: "Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale – Linee Guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale, Ministero della Cultura (in fase di consultazione)"
- Il Ministero della cultura è intervenuto direttamente sulle Linee guida Open Data per escludere il patrimonio culturale dagli open data.
- "Ha collaborato, inoltre, su specifici aspetti, il Ministero della Cultura"
- " ai documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universi- tarie, i musei e gli archivi, solo se il riutilizzo è autorizzato in conformità a quanto previsto nella Parte II, Titolo II, Capo I e Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nella Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;"
- Si prevede la cessione esclusiva di tutti i diritti a privati, si indica un periodo massimo di 7 anni rinnovabili e si prevede che l'ente possa ricevere a titolo gratuito solo una copia delle risorse culturali digitalizzate che può essere usata solo al termine del periodo di esclusiva. Questo è un accordo estremamente svantaggioso per le istituzioni culturali, per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per tutti tranne il privato che riceve l'esclusiva
- "Nel caso di accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati, la Direttiva rileva che la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale".
- Il Decreto ha stabilito che questo periodo non debba eccedere di norma i sette anni e che, nel caso di durata superiore, tale durata debba essere soggetta a riesame nel corso dell’ottavo anno e, se del caso, successivamente ogni cinque anni.
- Nell’ambito di tali accordi, sussiste il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte dell’accordo stesso, copia che è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
- Gli enti pubblici possono anche emanare specifiche disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitino la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi da coloro che partecipano all’accordo.
- Non è nemmeno previsto che gli accordi di esclusiva debbano essere trasparenti e pubblicati sui siti istituzionali almeno due mesi prima che abbiano effetto: "A prescindere dal tipo di accordo (se, cioè, per esempio, riguardi o meno la digitalizzazione di beni culturali), il Decreto prevede che gli accordi di esclusiva e i relativi termini devono essere trasparenti e pubblicati sui siti istituzionali, nel caso di accordi e disposizioni che non riguardano la digitalizzazione di beni culturali almeno due mesi prima che abbiano effetto."
- Il documento dice che la Direttiva rileva che "la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale" ma la prassi ha evidenziato anche esattamente il contrario, ovvero che i partenariati pubblico-privato ostacolano il valido utilizzo delle opere culturali e limitano l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale"
Quello che vogliamo è
- I dati della cultura sono dati pubblici e come tali devono essere trattati
- I dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente
- Non si devono fare accordi di esclusiva tra enti pubblici e partner privati
- Il dominio pubblico deve rimanere di dominio pubblico
Altre questioni
- Documento è in CC BY. Perché BY? Non dovrebbe essere in pubblico dominio trattandosi di linee guida che applicano una legge? Le leggi non sono in pubblico dominio? Inoltre non è indicata l'attribuzione. Non va bene restringere le licenze aggiungendo l'attribuzione anche per dati e materiale in pubblico dominio; piuttosto si può indicare come si vuole essere citati (cosa che in questo documento non è inserita).
Cosa sosteniamo
- Open data
- Principi FAIR
- Le premesse: "La costruzione di un mercato unico dei dati e di un’economia basata su essi è l’obiettivo strategico che l’Unione Europea intende perseguire per fare in modo che i dati possano circolare a beneficio di tutti, imprese, ricercatori, amministrazioni pubbliche e cittadini"
- "l’accesso equo ai dati e il loro utilizzo"
- apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico