Differenze tra le versioni di "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"
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Versione delle 15:10, 28 feb 2023
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico degli Enti del Terzo Settore (ETS) istituito nel 2017 dal Ministero del Lavoro. L’iscrizione al RUNTS è diventata obbligatoria per essere definiti ETS e di conseguenza anche Associazione di Promozione sociale (APS). L'iscrizione è necessaria anche per accedere al 5 per mille e per stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
Per permettere l'iscrizione dell'associazione al RUNTS sono state fatte alcune modifiche allo statuto nel 2020.
Nel 2023 sono state richiesti altri adeguamenti dello statuto e una perizia di stima da parte di un revisore legale del patrimonio netto dell'associazione affinché venga perfezionata l'iscrizione.
È richiesto che lo statuto sia rettificato nella parte in cui esclude dal diritto di voto i minorenni, che si rinvii al regolamento in merito all’esercizio del diritto di esaminare i libri e che si preveda nel caso in cui venga meno un consigliere la cooptazione del sostituto da parte del consiglio.
Poiché le modifiche dello statuto richieste sono un obbligo di legge imposto dalla circolare ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022 e abbiamo tempi stretti per la consegna della documentazione richiesta, l'associazione procede con atto notarile in data 28 febbraio 2023, senza convocare un'assemblea straordinaria.
Dettaglio delle modifiche allo statuto richieste dal RUNTS
Di seguito sono riportate le modifiche allo statuto richieste dal RUNTS: le parti eliminate sono evidenziate in rosso, quelle aggiunte in verde.
- Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci
6.1. I soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa stabilita dall'assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
I soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle assemblee e
, se maggiorenni,votare direttamente o per delega; - conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere
e essere elettii membri degli organi sociali e, se maggiorenni, essere eletti; - esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- Note: quando lo statuto prevede la possibilità di accogliere soci minorenni, questi devono avere il diritto di voto al pari dei soci maggiorenni. Resta preclusa la possibilità per i soci minorenni di essere eletti come membri degli organi sociali.
- È richiesto il rinvio al regolamento per le modalità di accesso ai libri sociali.
- Articolo 9 - Il consiglio direttivo
9.3. In caso dimissioni, cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato o altro motivo che causi una vacanza nel consiglio direttivo, questo è integrato tramite nomina da parte del consiglio direttivo del primo dei non eletti o elezioni suppletive da parte dell'assemblea, nei modi previsti dal regolamento. In assenza del regolamento il sostituito verrà nominato dal consiglio direttivo seguendo l'ordine di preferenza dei non eletti, in mancanza di questi il sostituto sarà nominato dall’assemblea.
Le integrazioni effettuate dal consiglio direttivo sono confermate dalla prima assemblea utile. In caso di conferma il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito; in caso contrario l'assemblea procede seduta stante a elezione suppletiva.
- Note: il consiglio direttivo è sempre eletto dall'assemblea dei soci. In caso di decadenza di un membro del consiglio direttivo, lo stesso può essere sostituito solo dal socio non eletto che ha raggiunto il maggior numero di voti all'ultima elezione. Il consiglio direttivo non può nominare persone diverse in sostituzione del consigliere decaduto.