Differenze tra le versioni di "Linee guida Open Data AGID 2022/Versione in consultazione"

Da Wikimedia Italia.
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=== Questioni di fondo che non condividiamo ===
 
=== Questioni di fondo che non condividiamo ===
* Il [[Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023]] fa riferimento ai principi dell'open government. Poi nell'applicazione dell'open government, il patrimonio culturale è esentato dall'applicare l'open government:  
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; Il [[Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023]] fa riferimento ai principi dell'open government. Poi nell'applicazione dell'open government, il patrimonio culturale è esentato dall'applicare l'open government:  
 
** le presenti Linee Guida non si applicano ai documenti: [...] nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese quelle universitarie, dai musei e dagli archivi[1]; [Nota 1] Il Considerando (65) della Direttiva indica alcuni esempi di enti culturali che devono essere esclusi dall’applicazione della Direttiva stessa, ovvero orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri, compresi gli archivi che ne fanno parte, in virtù della loro specificità di «arti dello spettacolo» e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi.
 
** le presenti Linee Guida non si applicano ai documenti: [...] nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese quelle universitarie, dai musei e dagli archivi[1]; [Nota 1] Il Considerando (65) della Direttiva indica alcuni esempi di enti culturali che devono essere esclusi dall’applicazione della Direttiva stessa, ovvero orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri, compresi gli archivi che ne fanno parte, in virtù della loro specificità di «arti dello spettacolo» e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi.
 
** Le serie di dati di elevato valore, individuate da specifici atti di esecuzione della Commissione Europea, devono essere messe a disposizione gratuitamente ad eccezione di quelle:[...] in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;
 
** Le serie di dati di elevato valore, individuate da specifici atti di esecuzione della Commissione Europea, devono essere messe a disposizione gratuitamente ad eccezione di quelle:[...] in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;
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** "Nel caso di biblioteche, musei e archivi, la Direttiva suggerisce, inoltre, che, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l’utile ragionevole sugli investimenti possano essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili".
 
** "Nel caso di biblioteche, musei e archivi, la Direttiva suggerisce, inoltre, che, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l’utile ragionevole sugli investimenti possano essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili".
  
* Il Ministero della cultura è intervenuto direttamente sulle Linee guida Open Data per escludere il patrimonio culturale dagli open data.
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; Il Ministero della cultura è intervenuto direttamente sulle Linee guida Open Data per escludere il patrimonio culturale dagli open data.
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** "Ha collaborato, inoltre, su specifici aspetti, il Ministero della Cultura"
 
** " ai documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universi- tarie, i musei e gli archivi, solo se il riutilizzo è autorizzato in conformità a quanto previsto nella Parte II, Titolo II, Capo I e Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nella Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;"
 
** " ai documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universi- tarie, i musei e gli archivi, solo se il riutilizzo è autorizzato in conformità a quanto previsto nella Parte II, Titolo II, Capo I e Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nella Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;"
* Si prevede la cessione esclusiva di tutti i diritti a privati, si indica un periodo massimo di 7 anni rinnovabili e si prevede che l'ente possa ricevere a titolo gratuito solo una copia delle risorse culturali digitalizzate che può essere usata solo al termine del periodo di esclusiva. Questo è un accordo estremamente svantaggioso per le istituzioni culturali, per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per tutti tranne il privato che riceve l'esclusiva
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; Si prevede la cessione esclusiva di tutti i diritti a privati, si indica un periodo massimo di 7 anni rinnovabili e si prevede che l'ente possa ricevere a titolo gratuito solo una copia delle risorse culturali digitalizzate che può essere usata solo al termine del periodo di esclusiva. Questo è un accordo estremamente svantaggioso per le istituzioni culturali, per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per tutti tranne il privato che riceve l'esclusiva
 
** "Nel caso di accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati, la Direttiva rileva che la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale".
 
** "Nel caso di accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati, la Direttiva rileva che la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale".
 
** Il Decreto ha stabilito che questo periodo non debba eccedere di norma i sette anni e che, nel caso di durata superiore, tale durata debba essere soggetta a riesame nel corso dell’ottavo anno e, se del caso, successivamente ogni cinque anni.
 
** Il Decreto ha stabilito che questo periodo non debba eccedere di norma i sette anni e che, nel caso di durata superiore, tale durata debba essere soggetta a riesame nel corso dell’ottavo anno e, se del caso, successivamente ogni cinque anni.
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** Gli enti pubblici possono anche emanare specifiche disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitino la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi da coloro che partecipano all’accordo.
 
** Gli enti pubblici possono anche emanare specifiche disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitino la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi da coloro che partecipano all’accordo.
  
* Il documento dice che la Direttiva rileva che "la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale" ma la prassi ha evidenziato anche esattamente il contrario, ovvero che i partenariati pubblico-privato ostacolano il valido utilizzo delle opere culturali e limitano l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale"
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; Il documento dice che la Direttiva rileva che "la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale" ma la prassi ha evidenziato anche esattamente il contrario, ovvero che i partenariati pubblico-privato ostacolano il valido utilizzo delle opere culturali e limitano l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale"
  
 
=== Quello che vogliamo è===
 
=== Quello che vogliamo è===

Versione delle 20:11, 22 giu 2022

Consiglio la versione già in pdf https://partecipa.gov.it/uploads/decidim/attachment/file/64/LG-Open-Data_v.consultazione.pdf

Analisi di Wikimedia Italia

In sintesi i problemi per Wikimedia

Questioni di fondo che non condividiamo

Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 fa riferimento ai principi dell'open government. Poi nell'applicazione dell'open government, il patrimonio culturale è esentato dall'applicare l'open government
    • le presenti Linee Guida non si applicano ai documenti: [...] nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese quelle universitarie, dai musei e dagli archivi[1]; [Nota 1] Il Considerando (65) della Direttiva indica alcuni esempi di enti culturali che devono essere esclusi dall’applicazione della Direttiva stessa, ovvero orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri, compresi gli archivi che ne fanno parte, in virtù della loro specificità di «arti dello spettacolo» e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi.
    • Le serie di dati di elevato valore, individuate da specifici atti di esecuzione della Commissione Europea, devono essere messe a disposizione gratuitamente ad eccezione di quelle:[...] in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;
    • "Quanto finora descritto non si applica ad alcuni casi specifici per i quali è possibile determinare tariffe superiori ai costi marginali, ovvero: 1. biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi";
    • "Nel caso di biblioteche, musei e archivi, la Direttiva suggerisce, inoltre, che, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l’utile ragionevole sugli investimenti possano essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili".
Il Ministero della cultura è intervenuto direttamente sulle Linee guida Open Data per escludere il patrimonio culturale dagli open data.
    • "Ha collaborato, inoltre, su specifici aspetti, il Ministero della Cultura"
    • " ai documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universi- tarie, i musei e gli archivi, solo se il riutilizzo è autorizzato in conformità a quanto previsto nella Parte II, Titolo II, Capo I e Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nella Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;"
Si prevede la cessione esclusiva di tutti i diritti a privati, si indica un periodo massimo di 7 anni rinnovabili e si prevede che l'ente possa ricevere a titolo gratuito solo una copia delle risorse culturali digitalizzate che può essere usata solo al termine del periodo di esclusiva. Questo è un accordo estremamente svantaggioso per le istituzioni culturali, per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per tutti tranne il privato che riceve l'esclusiva
    • "Nel caso di accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati, la Direttiva rileva che la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale".
    • Il Decreto ha stabilito che questo periodo non debba eccedere di norma i sette anni e che, nel caso di durata superiore, tale durata debba essere soggetta a riesame nel corso dell’ottavo anno e, se del caso, successivamente ogni cinque anni.
    • Nell’ambito di tali accordi, sussiste il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte dell’accordo stesso, copia che è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
    • Gli enti pubblici possono anche emanare specifiche disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitino la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi da coloro che partecipano all’accordo.
Il documento dice che la Direttiva rileva che "la prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerare l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale" ma la prassi ha evidenziato anche esattamente il contrario, ovvero che i partenariati pubblico-privato ostacolano il valido utilizzo delle opere culturali e limitano l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale"

Quello che vogliamo è

  • I dati della cultura sono dati pubblici e come tali devono essere trattati
  • I dati devono essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente
  • Si devono evitare accordi di esclusiva tra enti pubblici e partner privati

Altre questioni

  • Documento è in CC BY. Perché BY? Non dovrebbe essere in pubblico dominio trattandosi di linee guida che applicano una legge? Le leggi non sono in pubblico dominio? Inoltre non è indicata l'attribuzione. Non va bene restringere le licenze aggiungendo l'attribuzione anche per dati e materiale in pubblico dominio; piuttosto si può indicare come si vuole essere citati (cosa che in questo documento non è inserita).

Cosa sosteniamo