Non pago di leggere

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Non pago di leggere

Campagna europea contro il prestito a pagamento in biblioteca


Lo Stato italiano, per ottemperare alla direttiva europea 2006/115/CE sul diritto di prestito,[1] dal 2006 paga dei diritti d'autore quando un cittadino prende in prestito un libro.

Il pagamento, forfettario per coprire i prestiti delle biblioteche pubbliche, per il 2008 è di 3 milioni di euro.[2]
Questi 3 milioni di euro sono ripartiti tra gli autori ed editori dei libri, tramite il Fondo per il diritto di prestito pubblico gestito dalla SIAE e finanziato dallo stato.
In altri Paesi europei, il cittadino paga al momento del prestito o all'iscrizione.

Wikimedia Italia partecipa alla campagna europea contro il prestito a pagamento in biblioteca Non pago di leggere per il proprio scopo statutario di «diffusione, miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura nel mondo».


Come partecipare

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Innanzitutto essere informati e informare gli altri!
La maggior parte delle persone non immagina nemmeno che, nel prendere un libro in biblioteca, al costo della gestione della biblioteca si vada ad aggiungere una tassazione legata al copyright. Potrebbero esserti utili due volantini che riassumono la questione: uno e due.
Parlane col tuo bibliotecario!
Sicuramente conoscerà la questione, ma ricordagli che sono proprio le biblioteche quelle che possono e devono svolgere il maggior sforzo per informare i loro utenti, sensibilizzarli, raccogliere il dissenso riguardo questa direttiva.
Fai pressione sugli enti locali!
Un consiglio comunale è spesso più facilmente raggiungibile di un'alta istituzione, e talvolta riesce a cogliere delle istanze di buon senso provenienti dai cittadini. La raccolta firme per la petizione europea è finita (vedi il Comunicato della piattaforma contro il prestito a pagamento), ma adesso è il momento di sostenerla a tutti i livelli istituzionali: fai in modo che il tuo consiglio comunale approvi una mozione in suo sostegno!

Motivazioni della campagna

Ma ha senso pagare gli autori? e gli editori?
La direttiva parla di "diritto esclusivo di prestito" riservato ai detentori dei diritti, assumendo che il prestito di un libro li danneggi, producendo un mancato acquisto. Solo ad alcune categorie di biblioteche (quelle pubbliche) è concesso un diritto di prestito pubblico, cioè il diritto di prestare i libri acquistati senza bisogno di un'autorizzazione del detentore dei diritti; diritto limitato però dalla necessità di pagare un compenso per questo; compenso da cui sono esentate però alcune categorie di biblioteche (prima dell'ultima contestazione dell'UE e della conseguente costituzione del Fondo per il diritto di prestito pubblico, erano tutte le biblioteche pubbliche; ora solo le biblioteche scolastiche e universitarie sono esentate). In origine lo spirito del diritto esclusivo di prestito, apparso per la prima volta negli anni '50 nei paesi scandinavi, era quello di sostenere gli autori per la promozione culturale e la difesa delle lingue minori.


Ma il prestito del libro danneggia realmente autori ed editori?
Naturalmente le biblioteche, con la loro attività di promozione dei libri e di educazione alla lettura, ampliano il mercato dei libri, lo vitalizzano anziché danneggiarlo.
Il prestito dei libri, e quindi il loro acquisto da parte delle biblioteche pubbliche, è spesso già di per sé, senza ulteriori balzelli, l'unica garanzia economica ed entrata sicura per i piccoli editori e gli autori meno noti, e in generale uno dei più importanti baluardi a difesa del pluralismo culturale, l'unico contrasto al predominio delle grandi case editrici e di quei pochi libri di massa che vendono centinaia di migliaia o milioni di copie. Questa funzione delle biblioteche andrebbe potenziata (in Italia è meno sviluppata che altrove, perché le biblioteche comprano molti pochi libri), non disincentivata.
L'effetto del diritto esclusivo di prestito sarebbe anzi di favorire ulteriormente i soggetti in posizione dominante, se la distribuzione dei fondi per il diritto di prestito pubblico fosse direttamente proporzionale al numero di prestiti delle opere, dal momento che le opere più vendute sono in genere anche quelle più prestate, e viceversa, almeno per le opere ancora in commercio, che non sono la parte maggiore di quelle prestate.[3]
È per questo che l'attuale concetto di "diritto esclusivo di prestito", che costa allo Stato 3 milioni di euro l'anno, è un grave danno alla produzione libraria, e quindi alla produzione culturale italiana. Le biblioteche, istituzioni per la promozione del libro, sono già in una condizione precaria a causa della scarsità dei finanziamenti: simili cifre potrebbero sollevare le biblioteche pubbliche ed esser piuttosto destinate alla promozione dei libri, proprio per potenziare il mercato librario, a tutto vantaggio di autori, editori e cittadini.
Il diritto esclusivo di prestito pende inoltre come una spada di Damocle sulle biblioteche: qualora lo Stato italiano decida, potrebbe demandare parte del pagamento agli enti locali, che potrebbero trovare quei soldi decurtando i finanziamenti alle biblioteche. Oppure potrebbero demandare direttamente alle singole biblioteche il pagamento della remunerazione; come in Olanda:
le biblioteche olandesi assolvono direttamente alla tassa, scaricandola sui lettori, ad esempio con tessere d'iscrizione (29 euro/60 libri all'anno oppure 65 euro/400 libri all'anno).[4]
In questo caso, è evidente che le biblioteche sarebbero incentivate a prestare meno libri possibile, e gli utenti a leggere il meno possibile: il che è del tutto inaccettabile.


È giusto il "diritto esclusivo di prestito"?
Troviamo discutibile il diritto esclusivo di prestito, così come lo interpreta oggi l'Unione europea, da molti punti di vista:
  • È discutibile che il diritto esclusivo di prestito si fondi non sul diritto morale d'autore, ma sul diritto, di natura meramente commerciale, dell'autore ed editore alla copia (copyright).
  • È discutibile che permanga un diritto a concedere o meno il prestito di un'opera, quando questa sia già stata venduta (quando cioè è già stato assolto il copyright).
  • È discutibile che il diritto di prestito pubblico da parte delle biblioteche sia previsto solo per «gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali», e solo per alcuni «fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento».
  • Riteniamo falso il fondamento di questa interpretazione, ossia crediamo falso che il prestito pubblico di un libro o di un'opera danneggi l'autore o l'editore, in quanto è ampiamente dimostrato il ritorno, anche economico, del prestito bibliotecario nei confronti del mercato editoriale.
  • Rivendichiamo infine il ruolo di promozione culturale, non commerciale, della biblioteca, che con il suo servizio di conservazione e catalogazione e con le iniziative di promozione e invito alla lettura, garantisce un ampio accesso della popolazione al patrimonio culturale, garantendo il prestito o la consultazione anche delle moltissime opere da tempo (o da sempre) fuori dai circuiti commerciali e rigenerando la domanda di libri.
  • Sosteniamo che chiunque, dopo aver acquistato una copia di un'opera coperta da diritti, ha assolto tutti i propri doveri nei confronti dell'autore, e non deve chiedere alcuna autorizzazione né corrispondere alcun compenso ulteriore per esercitare il proprio diritto a disporne a proprio piacimento per scopi non lucrativi quali il prestito o la copia privata.
  • Contestiamo, in generale, una concezione errata del diritto d'autore secondo cui la "proprietà intellettuale" di un'opera è assimilabile alla proprietà di una merce qualsiasi, come una casa o un gioiello, che in quanto tale permette al detentore dei diritti di disporne come crede per un tempo lunghissimo, come se la decadenza di tali diritti fosse una gentile concessione. È vero invece tutto l'opposto: qualunque opera intellettuale non ha proprietari se non la società nel suo complesso, se non altro perché non è stata prodotta da un alieno o da una persona del tutto isolata dal resto del mondo, ma da una persona che si è ispirata alle opere di altri che l'hanno preceduta, e che in qualche modo ne sono coautrici.
    Il diritto d'autore è successivo (è stato introdotto non molto tempo fa per la prima volta in Inghilterra[5]): è un sistema per evitare che a godere dello sfruttamento commerciale di un'opera sia una persona diversa dal suo autore (il che sarebbe immorale e ingiusto) e per consentire agli autori di vivere delle proprie opere autonomamente, perché siano liberi di esercitare i propri talenti e arricchire culturalmente la società. In nessun caso, pertanto, il diritto d'autore può prevalere sull'obiettivo fondamentale della diffusione e ampliamento della cultura per tutti, e trasformarsi in un mero diritto di sfruttamento commerciale.

In sostanza, non crediamo alla riduzione delle biblioteche a meri centri commerciali per il noleggio dei libri.[6]

Note

  • [1] per il testo completo vedere il pdf
  • [2] vedere in proposito la legge 286/2006, allegato 1, articolo 2, comma 132
  • [3] «A Cologno Monzese, per esempio, il 52% dei libri prestati nel 2004 era fuori commercio: questo solo banalissimo dato, se estendibile, esclude a priori per almeno la metà dei prestiti ogni sorta di concorrenza alle vendite in libreria.» (Diritto di prestito. il movimento "no pago", intervista a Luca Ferrieri, «AIB Notizie», 17 (2005), n. 3-4, p. 10-11.)
  • [4] Siv Wold-Karlsen, Il diritto negato, da Biblioteche oggi - N.3 aprile 2007 (vedi l'articolo)
  • [5] Prima gli scrittori erano in balia di qualsiasi editore disonesto, che poteva pubblicare le loro fatiche a loro insaputa e senza nemmeno avvisarli, come accadde nel 1799 alle Ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo, completate alla bell'e meglio e pubblicate da Angelo Sassoli, senza chiedere la sua autorizzazione e ovviamente senza alcun compenso.
  • [6] per l'Unione europea la questione del "diritto di prestito pubblico" afferisce alla "Direzione generale per il mercato interno ed i servizi", non alla "Direzione generale per la cultura e l'educazione"

Approfondimenti

Promotori della campagna

Video

Legislazione

Altro

  • Public Lending Right, en.wikipedia.
  • Marco Marandola, Il diritto di prestito nella legislazione italiana ed europea, Nyberg, Milano, 2004.