Differenze tra le versioni di "Comunicati stampa/AGCOM"

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Milano, 5 luglio 2011
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Milano, 6 luglio 2011
  
 
AGCOM E DIRITTO D'AUTORE: NON È QUESTA LA STRADA CORRETTA
 
AGCOM E DIRITTO D'AUTORE: NON È QUESTA LA STRADA CORRETTA
  
L'Associazione Wikimedia Italia si unisce alle voci critiche sulla possibile prossima delibera dell'Autorità Garante per le Comunicazioni riguardo all'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.
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L'Associazione Wikimedia Italia si unisce alle voci critiche sulla possibile prossima delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riguardo all'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.
  
Wikimedia Italia è sempre stata a favore della tutela della proprietà intellettuale: il motto "liberare la conoscenza" non implica affatto il riuso di quanto prodotto da altri incuranti dei dirtti altrui, quanto la creazione ex novo di documenti liberamente disponibili a chiunque. Però la volontà dell'AGCom, come si può evincere leggendo il testo dell'Allegato B alla Delibera n 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, non è semplicemente quella di segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali illeciti relativi al diritto d'autore e al copyright, ma quella di sostituirsi ad essa, come si può leggere nella sezione 3.5.1 del succitato documento e ripetuto nell'articolo 3.5.2, punto 5, dove è l’Autorità stessa che «ordina senza ritardo al gestore del sito  o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione.»
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Wikimedia Italia è sempre stata a favore della tutela della proprietà intellettuale: il motto "liberare la conoscenza" non implica affatto il riuso di quanto prodotto da altri incuranti dei diritti altrui, quanto la presa di coscienza da parte degli autori della completezza dei diritti e delle possibilità di utilizzazione di un'opera, al punto di potere scegliere di condividere parte di questi diritti con gli altri. In questo modo ogni utente della rete è invitato non solo ad essere fruitore ma anche autore. Entro questo contesto è necessario che tutti gli utenti e cittadini della rete rispettino le norme sul diritto d'autore e siano allo stesso tempo tutelati nell'esercizio dei loro diritti dalle autorità competenti.
  
Non v'è insomma possibilità di appello e tanto meno di giudizio: citando ancora dall'articolo 3.5.4, la procedura è «fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo». Sembra assai improbabile ottenere un accertamento oggettivo solo su una dichiarazione di parte sulla violazione delle norme del copyright. Inoltre il già pessimo principio secondo il quale i provider e i gestori del sito devono fare da poliziotti viene ancora esteso, con un obbligo di ottemperare a richieste di una parte terza, senza contare che, pur accettando la buona fede dell'AGCom, tale normativa può essere usata per zittire voci scomode.
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La volontà dell'AGCom, invece, come si può evincere leggendo il testo dell'Allegato B alla Delibera n 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, è quella di sostituirsi all'Autorità Giudiziaria nel sanzionare eventuali illeciti relativi al diritto d'autore e al copyright, come si può leggere nella sezione 3.5.1 del succitato documento e ripetuto nell'articolo 3.5.2, punto 5, dove è l’Autorità stessa che «ordina senza ritardo al gestore del sito  o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione.»
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Non v'è insomma possibilità di appello e tanto meno di giudizio: citando ancora dall'articolo 3.5.4, la procedura è «fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo». Sembra assai improbabile ottenere un accertamento oggettivo solo su una dichiarazione di parte sulla violazione delle norme del copyright. Inoltre il già pessimo principio secondo il quale i provider e i gestori del sito devono fare da poliziotti viene ancora esteso, con un obbligo di ottemperare a richieste di una parte terza, senza contare che, pur accettando la buona fede dell'AGCom, tale normativa può essere usata impropriamente da terze parti per zittire voci scomode.
  
 
In definitiva, l'Associazione Wikimedia Italia invita a una moratoria sulla delibera, chiedendo nel contempo al Parlamento di riesaminare tutta la normativa sul diritto d'autore, per giungere a una nuova formulazione che tuteli la libertà di informazione e di opinione pur riconoscendo i diritti altrui.
 
In definitiva, l'Associazione Wikimedia Italia invita a una moratoria sulla delibera, chiedendo nel contempo al Parlamento di riesaminare tutta la normativa sul diritto d'autore, per giungere a una nuova formulazione che tuteli la libertà di informazione e di opinione pur riconoscendo i diritti altrui.
  
 
== Ulteriori informazioni ==
 
== Ulteriori informazioni ==
:'''Wikimedia Italia''' - http://www.wikimedia.it/index.php/10_cose_da_sapere<br />
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:'''Wikimedia Italia''' - http://wiki.wikimedia.it/wiki/10_cose_da_sapere<br />
 
<!-- link alla delibera agcom: http://www.agcom.it/default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=5415 -->
 
<!-- link alla delibera agcom: http://www.agcom.it/default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=5415 -->
  
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:Presidente: Frieda Brioschi &middot; fbrioschi@wikimedia.it &middot; +39 328 0731320
 
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[[Categoria: Comunicati stampa]]
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[[Categoria:Comunicati stampa 2011| 07-06]]

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Milano, 6 luglio 2011

AGCOM E DIRITTO D'AUTORE: NON È QUESTA LA STRADA CORRETTA

L'Associazione Wikimedia Italia si unisce alle voci critiche sulla possibile prossima delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riguardo all'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Wikimedia Italia è sempre stata a favore della tutela della proprietà intellettuale: il motto "liberare la conoscenza" non implica affatto il riuso di quanto prodotto da altri incuranti dei diritti altrui, quanto la presa di coscienza da parte degli autori della completezza dei diritti e delle possibilità di utilizzazione di un'opera, al punto di potere scegliere di condividere parte di questi diritti con gli altri. In questo modo ogni utente della rete è invitato non solo ad essere fruitore ma anche autore. Entro questo contesto è necessario che tutti gli utenti e cittadini della rete rispettino le norme sul diritto d'autore e siano allo stesso tempo tutelati nell'esercizio dei loro diritti dalle autorità competenti.

La volontà dell'AGCom, invece, come si può evincere leggendo il testo dell'Allegato B alla Delibera n 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, è quella di sostituirsi all'Autorità Giudiziaria nel sanzionare eventuali illeciti relativi al diritto d'autore e al copyright, come si può leggere nella sezione 3.5.1 del succitato documento e ripetuto nell'articolo 3.5.2, punto 5, dove è l’Autorità stessa che «ordina senza ritardo al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione.»

Non v'è insomma possibilità di appello e tanto meno di giudizio: citando ancora dall'articolo 3.5.4, la procedura è «fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo». Sembra assai improbabile ottenere un accertamento oggettivo solo su una dichiarazione di parte sulla violazione delle norme del copyright. Inoltre il già pessimo principio secondo il quale i provider e i gestori del sito devono fare da poliziotti viene ancora esteso, con un obbligo di ottemperare a richieste di una parte terza, senza contare che, pur accettando la buona fede dell'AGCom, tale normativa può essere usata impropriamente da terze parti per zittire voci scomode.

In definitiva, l'Associazione Wikimedia Italia invita a una moratoria sulla delibera, chiedendo nel contempo al Parlamento di riesaminare tutta la normativa sul diritto d'autore, per giungere a una nuova formulazione che tuteli la libertà di informazione e di opinione pur riconoscendo i diritti altrui.

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