Utente:Nemo/Emendamento Cassinelli

Da Wikimedia Italia.
< Utente:Nemo
Versione del 29 lug 2010 alle 01:57 di Nemo (Discussione | contributi) (nuovo)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Al comma 29, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per i contenuti diffusi sulla rete internet, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate dal soggetto che li ha personalmente pubblicati, o da altro soggetto in sue veci, quando tecnicamente possibile, tramite una nota e senza alcun commento, in calce al contenuto cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se il contenuto è pubblicato all'interno di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5. In tutti gli altri casi, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l’effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento. ».

Al comma 29, lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: « per quanto riguarda i contenuti diffusi sulla rete internet ».

Al comma 29, lettera e), sostituire le parole: « o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, » con la seguente: « o il soggetto che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet ».

Al comma 29, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera f): « f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica". ».