Convenzioni/2022/Convenzione PCTO WMI - Liceo E. Medi di Battipaglia anno scolastico 21/22

Da Wikimedia Italia.
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Convenzione Questa convenzione o lettera d'intenti è stata approvata il giorno 16 marzo 2022 e firmata da Maria Iolanda Isabella Pensa.

Ha validità dal gennaio 2022 al giugno 2022.

Proponente: Ilaria Diterlizzi

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Oggetto e descrizione della proposta

Il Liceo "Enrico Medi" con sede in Battipaglia (Salerno), chiede di rinnovare la convenzione tra l'Istituto e Wikimedia Italia per un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO (ex alternanza scuola lavoro). La prima convenzione è stata approvata il giorno 30 giugno 2019, per l'anno scolastico 2019/2020. È una convenzione standard PCTO, in cui WMI si impegna a titolo gratuito a svolgere formazione sui progetti Wikimedia per gli studenti dell'istituto. Remo Rivelli si è reso disponibile a svolgere l'attività di tutor.

Testo


CONVENZIONE


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO


TRA

Il Liceo scientifico linguistico classico Statale "Enrico MEDI" di Battipaglia con sede in via Domodossola, snc - 84091, codice fiscale n° 82001950656, d'ora in poi denominato "soggetto promotore ", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Talamo Roberta


E

WIKIMEDIA ITALIA - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA APS con sede legale in MILANO (MI), Via Bergognone, 34 Codice Fiscale/Partita IVA.: 94039910156 d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato da MARIA IOLANDA ISABELLA PENSA, nato/a a CHENE BOUGERIES, SVIZZERA il 01/08/1975, codice fiscale PNSMLN75M41Z133G


PREMESSO CHE
  • la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;
  • ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
  • ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
  • i PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;


SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1

Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conosenza libera APS - qui di seguito indicato anche come il “soggetto ospitante”, si impegna a svolgere a titolo gratuito presso il Liceo "Enrico Medi”, di seguito indicato come “soggetto promotore” o anche come “istituzione scolastica”.

Art. 2

1. L’accoglimento degli studenti e delle studentesse per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L’attività di formazione e orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.

6. L’accoglimento degli studenti e delle studentesse minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO, ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento e vigila durante tutta l’attività di PCTO;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
e) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine di individuare le attività richieste dal progetto formativo e le misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.
Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in PCTO i beneficiari del percorso sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20 (Obblighi dei lavoratori).
Art. 5

1. L’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

  • tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza delle studentesse impegnate nelle attività di PCTO;
  • informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; in particolare lo studente dovrà risultare formato ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 81/08. A tal proposito, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del DM 195/2017, il soggetto promotore erogherà preventivamente la formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera a) del DLgs. 81/08 e s.m., inoltre si concorda che lo stesso soggetto promotore si farà carico dell’integrazione con la formazione specifica nei modi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Ai sensi dell’art.5 comma 3 del DM 195/2017 la formazione specifica potrà essere erogata anche previ accordi con i soggetti e gli enti competenti (es. INAIL e organismi paritetici), anche in modalità e-learning;
  • designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Art.6

Il soggetto ospitante si impegna a:

  • a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
  • b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  • c) vigilare affinché siano attuate e rispettate le misure di sicurezza atte a contenere la diffusione del Coronavirus;
  • d) consentire al tutor docente interno di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  • e) informare l’Istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
  • f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.
Art.7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino al termine dell’anno scolastico in corso.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all’Istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo


Letto, confermato, sottoscritto.

Luogo e Data


Liceo "Enrico Medi”
Legale rappresentante
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Talamo Roberta
WIKIMEDIA ITALIA - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA APS
Legale rappresentante
Dott.ssa Maria Iolanda Isabella Pensa Ph.D