Differenze tra le versioni di "Statuto"

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* <font color="green">Non definitivo, in quanto mancano alcune correzioni minori (errori di battitura), apportate all'atto della firma</font><br/>
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==Articolo 1 - Costituzione e nome==
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;<font size="+3">Statuto di Wikimedia Italia</font>
Per contribuire attivamente alla diffusione, miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura nel mondo, è costituita tra i firmatari una associazione apartitica, apolitica, non a scopo di lucro, regolata dalla legge italiana nonché dal presente Statuto, avente per denominazione '''Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera''' (di seguito per brevità indicata come ''Wikimedia Italia'').
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Approvato dall'assemblea straordinaria in data 18 marzo 2024.
==Articolo 2 - Filiazione==
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La '''Wikimedia Italia''' collabora con la Wikimedia Foundation, Inc., associazione costituita seconde le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia.
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{| class="toccolours" align="right" style="font-size:0.8em; clear:right; float:right;"
'''Wikimedia Italia''' ha il diritto di utilizzare i marchi ed i logo appartenenti all'associazione non a scopo di lucro di diritto americano Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento dalla Wikimedia Foundation, Inc.
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! <span style="color:#687389">Statuto</span>
==Articolo 3 - Scopi==
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|- align="LEFT"
'''Wikimedia Italia''' non ha fini di lucro. Essa si propone di operare nel settore della cultura e del sapere. Per contribuire attivamente alla diffusione, miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura nel mondo, la ''Wikimedia Italia'' ha per obiettivo lo sviluppo di enciclopedie, di raccolte di citazioni, di libri educativi e di altre raccolte di documenti, di informazioni e di database informatici in lingua italiana che hanno come caratteristica:
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# di essere completamente liberi;
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# di essere disponibili in linea con le tecnologie di Internet e derivati;
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*Ultima modifica: 18 marzo 2024
# di presentare un contenuto che è modificabile dall'utilizzatore;
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*Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate: 4 aprile 2024
# di avere un contenuto libero, questo vuol dire che può essere distribuito gratuitamente ad esempio con le condizioni della licenza di documentazione di tipo GNU Free Documentation License, redatta dalla Free Software Foundation Inc., ed in particolare dalla sua filiale europea al sito http://www.fsfeurope.org/. In particolare ''Wikimedia Italia'' si dà come obiettivo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, gli sviluppi, i trasferimenti, le traduzioni in lingua italiana dei progetti della Wikimedia Foundation, Inc.
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*Data di protocollazione al RUNTS: 5 aprile 2024
Anche se ''Wikimedia Italia'' è soggetta alla legge italiana, i suoi obiettivi includono il sostegno ai progetti della fondazione nel suo complesso e non solamente a quelli in lingua italiana.
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*Data di aggiornamento RUNTS: 11 aprile 2024
I progetti della Wikimedia Foundation, Inc. comprendono, in maniera non esaustiva, i seguenti siti internet:
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*Chi può fare le modifiche: Assemblea straordinaria
* Wikipedia http://it.wikipedia.org
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*Indicazioni: [[Statuto#Articolo_15_-_Modifica_dello_statuto|Articolo 15 dello statuto]]
* Wikibook http://it.wikibooks.org
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* Wikisource http://sources.wikipedia.org/wiki/Main_Page:Italiano
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*[[Statuto/en|Versione in inglese]]
* Wiktionary http://it.wiktionary.org
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*[[meta:Wikimedia Italia/bylaws|Pubblicato su meta]]
* Wikinotizie http://it.wikinews.org  ( http://www.wikinotizie.it/ )
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* Wikiquote http://it.wikiquote.org
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* Wikipedia in siciliano http://scn.wikipedia.org
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== Articolo 1 - Costituzione e sede ==
* Wikipedia in sardo http://sc.wikipedia.org
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1.1. È costituita l'associazione di promozione sociale, ente del terzo settore, denominata "'''Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera - APS-ETS'''" (di seguito per brevità indicata come Wikimedia Italia), con sede nel comune di Milano.
* Wikipedia in friulano http://fur.wikipedia.org
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* Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale
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1.2. Il consiglio direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
La realizzazione di questi scopi può evidentemente implicare l'installazione e la gestione di server a supporto della fondazione Wikimedia.
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D'altra parte ''Wikimedia Italia'' non ha interesse a intervenire nella gestione collettiva di questi siti, specialmente per quanto concerne le regole, le decisioni, i contenuti o qualunque altro atto collettivo. Questo non impedisce per nulla ai suoi membri di esprimersi a ''titolo personale'' su questi argomenti.
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1.3. L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le finalità di cui all'articolo 3 destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'articolo 8, comma 2, del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17). I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia, pari opportunità e non discriminazione che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Se, tuttavia, verranno installati dei server sotto la responsabilità di ''Wikimedia Italia'', spetterà a questa di vigilare sul rispetto della legge vigente nel territorio dove saranno installati i server, anche se ciò dovesse implicare una ingerenza sul contenuto degli articoli. Tale ingerenza sarà strettamente limitata ad assicurare il pieno rispetto della legge.
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L'associazione potrà partecipare a progetti e riunioni in Italia ed in altri paesi. Tuttavia nessuna partecipazione potrà avvenire senza l'accordo della locale associazione affiliata alla Wikimedia Foundation, Inc., se esistente.
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La durata dell'associazione è illimitata.
''Wikimedia Italia'' potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. La ''Wikimedia Italia'' persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.
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==Articolo 4 - Sede==
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== Articolo 2 - Filiazione ==
''Wikimedia Italia'' ha la sede al domicilio del suo Presidente, se questi risiede in Italia. In caso contrario la sede dell'associazione è fissata nel territorio della Repubblica Italiana con semplice decisione del Consiglio Direttivo.
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2.1. Wikimedia Italia collabora con Wikimedia Foundation, Inc., fondazione costituita secondo le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia.
==Articolo 5 - Durata==
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La durata dell'associazione è di 99 anni a partire dalla data
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2.2. Wikimedia Italia ha il diritto di utilizzare i marchi e i loghi appartenenti a Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento da Wikimedia Foundation, Inc.
della firma del presente Statuto. Essa è rinnovabile per decisione
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dell'Assemblea generale straordinaria.
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== Articolo 3 - Finalità e attività ==
==Articolo 6 - Soci==
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3.1. Wikimedia Italia persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare un maggiore accesso alla conoscenza e alla formazione, tramite la diffusione, il miglioramento e l'avanzamento del sapere e della cultura: promuove la produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera; incrementa l'informazione e la consapevolezza sulle questioni sociali e filosofiche correlate; promuove l'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità e lo sviluppo di una cultura digitale ed educazione ai media consapevole. Nel senso inteso dall'associazione, la "conoscenza libera" è costituita da ciò che non è coperto da diritto d'autore e diritti connessi e dalle opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che permetta a chiunque di usarle, studiarle, modificarle e ridistribuirle, per qualsiasi finalità, incluse quelle commerciali, fatte salve, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione della paternità e di condividere allo stesso modo le opere derivate.
L'associazione è composta di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Tutti i soci hanno diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione che possono variare a seconda della tipologia di socio in cui ricadono.
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L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono in ogni caso intrasferibili.
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3.2. Al fine di perseguire le finalità sopra riportate, Wikimedia Italia realizza in via esclusiva o principale attività di interesse generale, avendo come destinatari sia associati che terzi, nei seguenti ambiti, in relazione a:
La qualifica di socio ordinario e sostenitore si perde a seguito di dimissioni, di decesso, di morosità, di radiazione da parte del Consiglio Direttivo per grave motivo. La decisione di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo è provvisoria in attesa di ratifica da parte dell'assemblea generale ordinaria.
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#organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo, anche nel caso in cui il socio non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio. I soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono avere restituiti i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
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#*la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
==Articolo 7 - Soci ordinari==
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#*la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
Lo status di socio ordinario è attriuito a chiunque sia interessato a supportare le attività del progetto ''Wikimedia'' e che soddisfi i seguenti requisiti:
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#*la promozione e il sostegno di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
* sia maggiorenne;
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#promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili, sociali  e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
* abbia contribuito, utilizzando un proprio "nome utente", a qualsiasi progetto ''Wikimedia'' in lingua italiana in data antecedente alla domanda di ammissione all'associazione;
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#*la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
* faccia pervenire al Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal regolamento, la domanda di ammissione accompagnata dall'accettazione dello Statuto in vigore della ''Wikimedia Italia'' e dalla copia di un documento d'identità valido.
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#*la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
* venga ammesso dal Consiglio Direttivo in quanto condivide gli scopi dell'associazione e viene ritenuto idoneo al loro perseguimento;
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#interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
* abbia versato la quota annuale, con le modalità previste dal regolamento, prima dell'assemblea generale ordinaria nella quale intende esercitare il proprio diritto di voto, con riserva tuttavia dell'applicazione delle disposizioni indicate appresso.
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#*la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle domande di ammissione degli aspiranti soci. Il socio ordinario è tenuto al pagamento di una quota associativa annua che verrà deliberata ogni anno
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#*l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal regolamento, e sarà valida per l'anno successivo.
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#*la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi;
==Articolo 8 - Soci sostenitori==
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#educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:
Le persone e le società che contribuiscono con donazioni significative all'associazione per permettere il mantenimento, il miglioramento ed ulteriori implementazioni dei progetti dell'associazione, possono essere indicati al Consiglio Direttivo per la nomina a ''socio sostenitore'' con le modalità stabilite nel regolamento. Lo status del socio sostenitore permette ogni diritto tranne quello di avere incarichi o di votare. Tali soci saranno elencati (in modo anonimo, se richiesto) in posizione evidente sul sito principale della ''Wikimedia Italia''.
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#*organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete e degli strumenti informatici;
La qualifica di socio sostenitore è attribuita per l'anno nel quale viene effettuata la donazione.
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#*organizzazione di percorsi di formazione e informazione per le istituzioni scolastiche rivolti a tutte le componenti del mondo della scuola aventi ad oggetto lo sviluppo e la promozione di una nuova didattica, basata sull'uso di strumenti innovativi a supporto della sperimentazione di nuove metodologie didattiche a carattere laboratoriale e la creazione condivisa di risorse educative digitali e contenuti aperti di qualità.
Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle proposte di ammissione per i soci sostenitori.
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==Articolo 9 - Soci onorari==
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Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.
I soci onorari vengono indicati dalla Assemblea per i loro particolari meriti. Hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, ma non è loro richiesto il pagamento delle quote sociali, né di contribuire attivamente ai progetti ''Wikimedia''.
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==Articolo 10 – Patrimonio==
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Wikimedia Italia non ha interesse a intervenire nella gestione dei siti di Wikimedia Foundation, Inc. e di OpenStreetMap Foundation.
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
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*contributi degli aderenti;
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3.3. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il consiglio direttivo individua le attività diverse.
*contributi di privati;
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*contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, privati o persone fisiche finalizzati al sostegno della cultura;
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L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.
*contributi di organismi internazionali;
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*beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni e lasciti testamentari;
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3.4. Wikimedia Italia persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.
*rimborsi derivanti da convenzioni;
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*entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
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3.5. L'associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
*fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
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Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
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3.6. Qualora se ne presentasse la necessità, l'associazione potrà stipulare accordi o convenzioni per il raggiungimento degli scopi sociali, con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.
a) quote associative;
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b) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione;
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== Articolo 4 - I soci e i volontari ==
c) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
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4.1. Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
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fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, sottoscrizione a premi.
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4.2. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
==Articolo 11 – Scioglimento dell'associazione==
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In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
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Il numero dei soci è illimitato.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
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==Articolo 12 – Organi dell'associazione==
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È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Sono organi dell'associazione:
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- l'Assemblea dei soci;
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4.3. Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo.
- il Consiglio Direttivo;
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- il Presidente.
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Il consiglio direttivo può accogliere sostenitori, che non acquisiscono lo status di socio, che forniscono sostegno economico alle attività dell'associazione.
==Articolo 13 - Assemblea==
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L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della "Wikimedia Italia" e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6.
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4.4. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 7 giorni prima della prima assemblea dell'anno.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci fondatori non hanno nessuna particolare prerogativa.
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L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza dal socio più anziano presente. L'assemblea può essere convocata in qualunque località decisa dal Consiglio Direttivo.
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4.5. Il consiglio direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei garanti, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.
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==Articolo 14 - Assemblea ordinaria==
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4.6. I volontari sono persone, socie o non socie, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
L'assemblea ordinaria è convocata
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almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed, in generale, con le modalità ed il preavviso stabiliti nel regolamento e fatte salve le disposizioni di legge.
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La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
+
 
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
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L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- il bilancio dell'esercizio sociale.
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L'assemblea delibera inoltre in merito:
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Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
+
 
- all'approvazione del regolamento interno dell'associazione;
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La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
+
 
- alla ratifica degli atti del Consiglio Direttivo effettuati in urgenza;
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== Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio ==
- alla politica generale e di indirizzo per le attività dell'associazione.
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5.1. La qualifica di socio si perde per:
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
+
*decesso;
Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta. I soci potranno avere, per ogni assemblea, un numero massimo di deleghe stabilito dal regolamento.
+
*decadenza, con delibera del consiglio direttivo, per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini specificati dall'articolo 4;
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, come meglio precisato nel regolamento. L'assemblea è valida se sono rappresentati almeno il 50% dei soci.
+
*recesso, che deve essere manifestato per iscritto al consiglio direttivo;
Se non viene raggiunto il numero minimo di soci necessario, l'assemblea ordinaria può essere convocata in un momento temporale successivo. In seconda convocazione, giusto art. 21 CC, non esistono vincoli numerici, mentre le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza semplice dei soci rappresentati.
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*esclusione o radiazione deliberata dal consiglio direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'associazione. Contro ogni provvedimento del consiglio direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
==Articolo 15 - Assemblea straordinaria==
+
 
L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo e con le modalità previste nel regolamento, per deliberare su:
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== Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci ==
*la modifica dello Statuto;
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6.1. I soci sono tenuti a:
*la proroga della durata dell'associazione, come previsto all'art. 5;
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*osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
*lo scioglimento dell'associazione, come previsto all'art. 19;
+
*versare la quota associativa stabilita dall'assemblea;
Per modificare lo Statuto e per la proroga della durata dell'associazione, occorre che esprimano il loro voto almeno tre quarti degli associati e la delibera viene assunta a maggioranza semplice.
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*svolgere le attività preventivamente concordate;
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
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*mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
==Articolo 16 - Consiglio Direttivo==
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– Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel regolamento e comunque non inferiore a cinque. Resta in carica per il periodo previsto nel regolamento e comunque non inferiore ad un anno. I suoi componenti possono essere rieletti. Le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo vengono stabilite nel regolamento di Wikimedia Italia.
+
6.2. I soci hanno il diritto di:
– Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.
+
*frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
– Il Consiglio Direttivo si riunisce, con le modalità e la frequenza stabilite nel regolamento
+
*partecipare alle assemblee e, se associati da almeno 90 giorni, votare direttamente o per delega;
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci ed esperti esterni.
+
*conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
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*recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
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*proporre progetti e iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
- Compete al Consiglio Direttivo:
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*discutere e approvare i rendiconti economici;
* compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
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*eleggere i membri degli organi sociali e, se maggiorenni, essere eletti;
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*esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento.
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6.3. Per la partecipazione alle assemblee possono essere delegati i soci maggiorenni, con un massimo di tre deleghe a delegato, innalzate a cinque nel caso in cui l'associazione conti più di 500 soci.
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== Articolo 7 - Gli organi sociali  ==
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7.1. Gli organi sociali dell'associazione sono:
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*l'assemblea dei soci;
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*il consiglio direttivo;
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*il presidente e il vice presidente;
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*il collegio dei garanti;
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*l'organo di controllo.
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7.2. Tutte le cariche associative sono elettive e, a eccezione dell'organo di controllo, non retribuite e sono rieleggibili all'interno dei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento, che può inoltre prevedere requisiti per l'idoneità, o condizioni per la decadenza, in materia di conflitto d'interessi, e condizioni di decadenza per inattività.
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Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle stesse, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
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7.3. Può essere consentita la partecipazione alle riunioni degli organi sociali anche esclusivamente via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il segretario della riunione o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente di accertare l’identità e la legittimazione di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio.
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7.4. Inoltre, possono effettuarsi in sede assembleare votazioni per referendum indette fra tutti i soci con le modalità di cui nel regolamento e l'espressione del voto dei soci avviene con votazione tramite scheda digitale.
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Gli organi sociali, su decisione del rispettivo presidente, possono effettuare votazioni non contestuali per via telematica: in tal caso, ciascun membro dell'organo può esprimere il proprio voto entro il termine fissato dal presidente. Tale votazione si deve svolgere con modalità che consentano l'univoca identificazione del votante e la registrazione del voto espresso. Tutte le deliberazioni così adottate sono inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo. Per le delibere concernenti lo scioglimento, le modifiche statutarie  oppure quando lo richiede un terzo degli associati, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
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== Articolo 8 - L'assemblea dei soci ==
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8.1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
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L'assemblea è composta da tutti i soci.
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8.2. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto (via lettera, fax o posta elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, da pubblicarsi anche sul sito dell'associazione almeno 15 giorni prima e da comunicare a ogni socio almeno 15 giorni prima. I termini per la pubblicazione e la comunicazione sono innalzati a 60 giorni in caso sia portato all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione stessa.
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8.3. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del presidente o di almeno il 10% degli associati.
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L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente, anche su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati, per modifiche dello statuto, secondo quanto meglio regolato nell'articolo 15, nonché per lo scioglimento dell'associazione stessa, secondo quanto meglio regolato nell'articolo 16.
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8.4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
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I compiti dell'assemblea ordinaria sono:
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*eleggere il consiglio direttivo;
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*eleggere i componenti del collegio dei garanti;
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*eleggere i componenti dell'organo di controllo;
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*deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
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*approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
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*deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
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*ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal consiglio direttivo per motivi d'urgenza;
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*fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli associati;
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*deliberare su eventuali regolamenti interni;
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*deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
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All'assemblea sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all'articolo 25 del Codice del terzo settore.
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8.5. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario dell'associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.
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Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.
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== Articolo 9 - Il consiglio direttivo ==
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9.1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci. È composto da un numero di persone, scelte per la maggioranza tra gli associati che siano soci da almeno due anni, stabilito dall'assemblea e comunque non inferiore a cinque e non superiore a nove, fatti salvi i requisiti di onorabilità richiamati dall'articolo 2382 del Codice Civile, nonché i requisiti di indipendenza e professionalità.
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9.2. Il consiglio direttivo resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi.
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9.3. In caso dimissioni, cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato o altro motivo che causi una vacanza nel consiglio direttivo, questo è integrato tramite nomina da parte del consiglio direttivo del primo dei non eletti o elezioni suppletive da parte dell’assemblea, nei modi previsti dal regolamento. In assenza del regolamento il sostituito verrà nominato dal consiglio direttivo seguendo l’ordine di preferenza dei non eletti, in mancanza di questi il sostituto sarà nominato dall’assemblea.
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Le integrazioni effettuate dal consiglio direttivo sono confermate dalla prima assemblea utile. In caso di conferma il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo; in caso contrario l'assemblea procede seduta stante a elezione suppletiva. Ai fini della non rieleggibilità di cui all’articolo 9, comma 2, il mandato del sostituto viene conteggiato solo se ha durata superiore a un esercizio.
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9.4. Il consiglio direttivo decade nella sua interezza qualora, a seguito di dimissioni o per qualsiasi altra ragione, il numero di membri eletti dall'assemblea sia pari o inferiore alla metà della dimensione stabilita per il consiglio direttivo.
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Entro 30 giorni dalla decadenza del consiglio direttivo, l'assemblea procede all'elezione di un nuovo consiglio direttivo secondo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 2. Tale assemblea è convocata in tempo utile dal presidente uscente; in sua mancanza o inadempienza, provvede il consigliere uscente più anziano di età diverso dal presidente; in sua mancanza o inadempienza, provvede l'organo di controllo (ovvero il suo presidente, se collegiale).
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9.5. Nella prima seduta dopo le elezioni elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Il consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.
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9.6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
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9.7. Il consiglio direttivo viene ordinariamente convocato a cura del presidente. Può inoltre essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno la metà meno uno dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
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9.8. Il consiglio direttivo ha il compito di:
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* svolgere, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione;
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* esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'associazione;
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* formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 
* fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
 
* fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
* sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
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* predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
* determinare gli interventi alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività;
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* deliberare circa l'ammissione dei soci;
* eleggere il Presidente e il Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente;
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* deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
* accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci ordinari e le proposte per i soci sostenitori, il parere espresso dal Consiglio Direttivo è vincolante e non deve essere motivato;
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* decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti;
* il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'attribuzione della qualifica di ''socio sostenitore'';
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* quanto altro stabilito dall'articolo 26 del Codice del Terzo Settore.
* deliberare in merito all' esclusione dei soci;
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* ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
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9.9. Il consiglio direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione o il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo utilizzarli in caso di necessità per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione di Wikimedia Italia.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del periodo di validità dello stessso, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione secondo le condizioni fissate nel regolamento.
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Il Consiglio Direttivo prepara il budget e fissa il valore della quota annuale, organizza lo svolgimento delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e prepara il relativo ordine del giorno. Rende operativi gli strumenti tecnici ed amministrativi necessari alla raccolta di donazioni. L'utilizzo delle riserve è deciso dal Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi fissati nell'art. 3 del presente Statuto, dopo avviso, di sollecitazione, ai soci sostenitori dell'associazione.
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Il consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri nei limiti individuati con propria deliberazione; può inoltre dare mandato a soci o a terzi per l'assunzione di determinati incarichi operativi anche in via continuativa, sotto la responsabilità di uno o più consiglieri.
Il Consiglio Direttivo autorizza tutti gli acquisti, vendite od affitti di proprietà immobiliari nonché i contratti di qualunque tipo intercorsi tra l'associazione e persone fisiche o morali, di diritto pubblico o privato, secondo le modalità specificate nel regolamento. In particolare tutte le operazioni il cui valore supera una soglia fissata nel regolamento, sono soggette a votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri, dovrà tenere un libro cassa, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
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Il Consiglio Direttivo assicura il rispetto dello Statuto e del regolamento ed in generale del buon funzionamento dell'associazione.
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== Articolo 10 - Il presidente ==
Il Consiglio Direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione od il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo a disporne direttamente in caso di bisogno per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione della ''Wikipedia italiana''.
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10.1. Il presidente dell'associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo o alla rinuncia alla carica. La rinuncia alla carica di presidente non comporta la decadenza dalla carica di componente del consiglio direttivo.
==Articolo. 17 - Presidente==
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Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei voti, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.
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10.2. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi in giudizio.
*Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
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*ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
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Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione stessa, presiede e convoca il consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
*convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
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*in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il Vicepresidente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
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È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
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Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
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È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con le modalità stabilite dal regolamento. Per le operazioni di gestione corrente agisce in prima persona o tramite un suo delegato. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni  operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
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Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo l'eventuale rimborso spese per attività istituzionale secondo le modalità indicate nel regolamento.
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In caso di necessità e di urgenza il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
==Articolo 18 – Esercizi sociali e bilancio==
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L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
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10.3. Il consiglio direttivo nomina tra i propri membri anche un vice presidente, che resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo o alla rinuncia alla carica. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione svolge le funzioni del presidente e convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
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È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
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== Articolo 11 - Collegio dei garanti ==
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
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11.1. L'assemblea elegge un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti, che restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
==Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione==
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L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
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11.2. Il collegio:
L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
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*ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
==Articolo 20. Controversie==
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*giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno 'ex bono et aequo' senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
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==Articolo 21. Norme applicabili==
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== Articolo 12 - Organo di controllo==
Per tutto quanto qui non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.
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12.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.
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Letto, approvato e sottoscritto in Canino, il giorno 17 giugno 2005.
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12.2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.  
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12.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
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I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
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12.4. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
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12.5. In ogni caso l'assemblea, nelle more dell'iscrizione nel Registro unico del terzo settore, anche in assenza delle condizioni indicate nell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nominerà un organo di revisione monocratico o collegiale che resterà in carica tre esercizi. La funzione dell'organo di revisione potrà essere svolta dall'organo di controllo, se nominato, purché almeno un componente sia iscritto al Registro dei revisori legali.
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== Articolo 13 - Il patrimonio sociale e le entrate ==
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13.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
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*fondo di dotazione costituito al fine dell'acquisizione e del mantenimento della personalità giuridica;
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*conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
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*beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli acquistati dalla stessa con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
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*contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni, nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
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*eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute e le eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore o per delibera del consiglio direttivo.
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13.2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi dell'associazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.
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L'associazione svolge le proprie attività con:
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*i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e gli eventuali oneri previsti da specifiche norme di legge;
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*gli eventuali avanzi di gestione;
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*gli eventuali utilizzi del fondo per la stabilizzazione delle erogazioni;
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*gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie;
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*ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio;
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*gli eventuali utilizzi del fondo di dotazione;
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*gli eventuali contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati;
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*i ricavi da attività di interesse generale o da attività diverse;
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*le quote associative.
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13.3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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== Articolo 14 - Il bilancio ==
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14.1. L'esercizio sociale si intende dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
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Di esso deve essere presentato un bilancio all'assemblea dei soci, redatto ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, entro il 30 aprile dell'anno successivo; ovvero entro il 30 giugno in caso di comprovata necessità o impedimento.
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14.2. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
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14.3. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'associazione.
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14.4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.
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Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.
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14.5. Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017, il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio sociale, redatto secondo quanto previsto da tale articolo, da sottoporre all'approvazione da parte dell’assemblea unitamente al bilancio di esercizio di ogni anno.
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== Articolo 15 - Modifica dello statuto ==
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15.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
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15.2. A norma dell'[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#art articolo 21 del Codice civile] il presente statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell'assemblea; le assemblee straordinarie di modifica dello statuto sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, mentre in seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la partecipazione di un ottavo dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
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== Articolo 16 - Scioglimento dell'associazione ==
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16.1. A norma dell'[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#art articolo 21 del Codice civile], le assemblee straordinarie per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide con la partecipazione e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori.
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== Articolo 17 - Disposizioni finali ==
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17.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti, al Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17) e al Codice civile.
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== Articolo 18 - Norme transitorie ==
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18.1. Alle prime elezioni dopo l'entrata in vigore di questo Statuto, sarà eletto un numero di consiglieri pari a quelli aventi naturale scadenza al termine dell’esercizio in corso.
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18.2. I membri del consiglio direttivo eletti alle prime elezioni dopo l’entrata in vigore di questo Statuto avranno un mandato della durata di un solo esercizio.
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18.3. Alle seconde elezioni dopo l'entrata in vigore di questo Statuto, ai fini della non rieleggibilità di cui all'articolo 9, comma 2, varrà per ciascun socio la prima applicabile delle seguenti norme:
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* saranno considerati con due mandati pregressi i soci che siano stati membri del direttivo per quattro o più esercizi nell’arco dei precedenti sei esercizi;
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* saranno considerati con un mandato pregresso i soci che siano stati membri del direttivo per due o più esercizi nell’arco dei quattro esercizi precedenti; se eletti il loro mandato sarà considerato un secondo mandato;
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* tutti gli altri soci saranno considerati senza mandati pregressi.
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== Approvazioni e modifiche ==
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* Ultima versione: 2024 marzo 18, modifiche degli articoli 1 (comma 1), 3 (commi 1 e 2), 6 (commi 2 e 3), 7 (comma 3), 8 (commi 2 e 3), 9 (commi 1, 2, 3, 4 e 6), 10 (commi 1 e 3), 14 (commi 1 e 5), 15 (commi 2 e 3 - rimosso), 16 (comma 1) e aggiunta dell'articolo 18 - Norme transitorie, come da [[Associazione:Assemblea WMI marzo 2024/Verbale|verbale dell'assemblea straordinaria del 18 marzo 2024]].
  
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== Voci correlate==
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* [[Statuto/en|Statuto nella versione del 2024 tradotto in inglese]]
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* [[meta:Wikimedia Italia/bylaws|Statuto di Wikimedia Italia in inglese su meta]]
  
[[Categoria:Associazione|Statuto]]
+
[[Categoria:Statuto]]

Versione attuale delle 09:51, 24 apr 2024


Statuto di Wikimedia Italia

Approvato dall'assemblea straordinaria in data 18 marzo 2024.

Statuto
  • Ultima modifica: 18 marzo 2024
  • Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate: 4 aprile 2024
  • Data di protocollazione al RUNTS: 5 aprile 2024
  • Data di aggiornamento RUNTS: 11 aprile 2024
  • Chi può fare le modifiche: Assemblea straordinaria
  • Indicazioni: Articolo 15 dello statuto

Articolo 1 - Costituzione e sede

1.1. È costituita l'associazione di promozione sociale, ente del terzo settore, denominata "Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera - APS-ETS" (di seguito per brevità indicata come Wikimedia Italia), con sede nel comune di Milano.

1.2. Il consiglio direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

1.3. L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le finalità di cui all'articolo 3 destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'articolo 8, comma 2, del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17). I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia, pari opportunità e non discriminazione che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2 - Filiazione

2.1. Wikimedia Italia collabora con Wikimedia Foundation, Inc., fondazione costituita secondo le leggi dello stato della Florida (USA), ma non ne assume la rappresentanza legale per l'Italia.

2.2. Wikimedia Italia ha il diritto di utilizzare i marchi e i loghi appartenenti a Wikimedia Foundation, Inc. Questa autorizzazione può essere unilateralmente revocata in qualunque momento da Wikimedia Foundation, Inc.

Articolo 3 - Finalità e attività

3.1. Wikimedia Italia persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare un maggiore accesso alla conoscenza e alla formazione, tramite la diffusione, il miglioramento e l'avanzamento del sapere e della cultura: promuove la produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera; incrementa l'informazione e la consapevolezza sulle questioni sociali e filosofiche correlate; promuove l'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità e lo sviluppo di una cultura digitale ed educazione ai media consapevole. Nel senso inteso dall'associazione, la "conoscenza libera" è costituita da ciò che non è coperto da diritto d'autore e diritti connessi e dalle opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che permetta a chiunque di usarle, studiarle, modificarle e ridistribuirle, per qualsiasi finalità, incluse quelle commerciali, fatte salve, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione della paternità e di condividere allo stesso modo le opere derivate.

3.2. Al fine di perseguire le finalità sopra riportate, Wikimedia Italia realizza in via esclusiva o principale attività di interesse generale, avendo come destinatari sia associati che terzi, nei seguenti ambiti, in relazione a:

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
    • la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
    • la promozione e il sostegno dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
    • la promozione e il sostegno di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
  2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
    • la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
    • la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
  3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
    • la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
    • l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
    • la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi;
  4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:
    • organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete e degli strumenti informatici;
    • organizzazione di percorsi di formazione e informazione per le istituzioni scolastiche rivolti a tutte le componenti del mondo della scuola aventi ad oggetto lo sviluppo e la promozione di una nuova didattica, basata sull'uso di strumenti innovativi a supporto della sperimentazione di nuove metodologie didattiche a carattere laboratoriale e la creazione condivisa di risorse educative digitali e contenuti aperti di qualità.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

Wikimedia Italia non ha interesse a intervenire nella gestione dei siti di Wikimedia Foundation, Inc. e di OpenStreetMap Foundation.

3.3. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il consiglio direttivo individua le attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

3.4. Wikimedia Italia persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

3.5. L'associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

3.6. Qualora se ne presentasse la necessità, l'associazione potrà stipulare accordi o convenzioni per il raggiungimento degli scopi sociali, con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

Articolo 4 - I soci e i volontari

4.1. Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.3. Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può accogliere sostenitori, che non acquisiscono lo status di socio, che forniscono sostegno economico alle attività dell'associazione.

4.4. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 7 giorni prima della prima assemblea dell'anno.

4.5. Il consiglio direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei garanti, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

4.6. I volontari sono persone, socie o non socie, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio

5.1. La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • decadenza, con delibera del consiglio direttivo, per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini specificati dall'articolo 4;
  • recesso, che deve essere manifestato per iscritto al consiglio direttivo;
  • esclusione o radiazione deliberata dal consiglio direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'associazione. Contro ogni provvedimento del consiglio direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1. I soci sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota associativa stabilita dall'assemblea;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

6.2. I soci hanno il diritto di:

  • frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle assemblee e, se associati da almeno 90 giorni, votare direttamente o per delega;
  • conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
  • proporre progetti e iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici;
  • eleggere i membri degli organi sociali e, se maggiorenni, essere eletti;
  • esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento.

6.3. Per la partecipazione alle assemblee possono essere delegati i soci maggiorenni, con un massimo di tre deleghe a delegato, innalzate a cinque nel caso in cui l'associazione conti più di 500 soci.

Articolo 7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi sociali dell'associazione sono:

  • l'assemblea dei soci;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente e il vice presidente;
  • il collegio dei garanti;
  • l'organo di controllo.

7.2. Tutte le cariche associative sono elettive e, a eccezione dell'organo di controllo, non retribuite e sono rieleggibili all'interno dei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento, che può inoltre prevedere requisiti per l'idoneità, o condizioni per la decadenza, in materia di conflitto d'interessi, e condizioni di decadenza per inattività.

Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle stesse, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

7.3. Può essere consentita la partecipazione alle riunioni degli organi sociali anche esclusivamente via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il segretario della riunione o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente di accertare l’identità e la legittimazione di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio.

7.4. Inoltre, possono effettuarsi in sede assembleare votazioni per referendum indette fra tutti i soci con le modalità di cui nel regolamento e l'espressione del voto dei soci avviene con votazione tramite scheda digitale.

Gli organi sociali, su decisione del rispettivo presidente, possono effettuare votazioni non contestuali per via telematica: in tal caso, ciascun membro dell'organo può esprimere il proprio voto entro il termine fissato dal presidente. Tale votazione si deve svolgere con modalità che consentano l'univoca identificazione del votante e la registrazione del voto espresso. Tutte le deliberazioni così adottate sono inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo. Per le delibere concernenti lo scioglimento, le modifiche statutarie oppure quando lo richiede un terzo degli associati, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 8 - L'assemblea dei soci

8.1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è composta da tutti i soci.

8.2. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto (via lettera, fax o posta elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, da pubblicarsi anche sul sito dell'associazione almeno 15 giorni prima e da comunicare a ogni socio almeno 15 giorni prima. I termini per la pubblicazione e la comunicazione sono innalzati a 60 giorni in caso sia portato all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione stessa.

8.3. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del presidente o di almeno il 10% degli associati. L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente, anche su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati, per modifiche dello statuto, secondo quanto meglio regolato nell'articolo 15, nonché per lo scioglimento dell'associazione stessa, secondo quanto meglio regolato nell'articolo 16.

8.4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

  • eleggere il consiglio direttivo;
  • eleggere i componenti del collegio dei garanti;
  • eleggere i componenti dell'organo di controllo;
  • deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
  • approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  • deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal consiglio direttivo per motivi d'urgenza;
  • fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli associati;
  • deliberare su eventuali regolamenti interni;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

All'assemblea sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all'articolo 25 del Codice del terzo settore.

8.5. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario dell'associazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 9 - Il consiglio direttivo

9.1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci. È composto da un numero di persone, scelte per la maggioranza tra gli associati che siano soci da almeno due anni, stabilito dall'assemblea e comunque non inferiore a cinque e non superiore a nove, fatti salvi i requisiti di onorabilità richiamati dall'articolo 2382 del Codice Civile, nonché i requisiti di indipendenza e professionalità.

9.2. Il consiglio direttivo resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi.

9.3. In caso dimissioni, cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato o altro motivo che causi una vacanza nel consiglio direttivo, questo è integrato tramite nomina da parte del consiglio direttivo del primo dei non eletti o elezioni suppletive da parte dell’assemblea, nei modi previsti dal regolamento. In assenza del regolamento il sostituito verrà nominato dal consiglio direttivo seguendo l’ordine di preferenza dei non eletti, in mancanza di questi il sostituto sarà nominato dall’assemblea.

Le integrazioni effettuate dal consiglio direttivo sono confermate dalla prima assemblea utile. In caso di conferma il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo; in caso contrario l'assemblea procede seduta stante a elezione suppletiva. Ai fini della non rieleggibilità di cui all’articolo 9, comma 2, il mandato del sostituto viene conteggiato solo se ha durata superiore a un esercizio.

9.4. Il consiglio direttivo decade nella sua interezza qualora, a seguito di dimissioni o per qualsiasi altra ragione, il numero di membri eletti dall'assemblea sia pari o inferiore alla metà della dimensione stabilita per il consiglio direttivo.

Entro 30 giorni dalla decadenza del consiglio direttivo, l'assemblea procede all'elezione di un nuovo consiglio direttivo secondo quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 2. Tale assemblea è convocata in tempo utile dal presidente uscente; in sua mancanza o inadempienza, provvede il consigliere uscente più anziano di età diverso dal presidente; in sua mancanza o inadempienza, provvede l'organo di controllo (ovvero il suo presidente, se collegiale).

9.5. Nella prima seduta dopo le elezioni elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Il consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

9.6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.7. Il consiglio direttivo viene ordinariamente convocato a cura del presidente. Può inoltre essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno la metà meno uno dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

9.8. Il consiglio direttivo ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione;
  • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
  • fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
  • deliberare circa l'ammissione dei soci;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti;
  • quanto altro stabilito dall'articolo 26 del Codice del Terzo Settore.

9.9. Il consiglio direttivo non ha lo scopo di controllare la gestione o il contenuto dei siti in lingua italiana dipendenti dalla Wikimedia Foundation, Inc., salvo utilizzarli in caso di necessità per annunci, comunicati, pagine di votazione o quant'altro serve per effettuare le assemblee generali o per qualsivoglia ragione connessa alle necessità di conduzione di Wikimedia Italia.

Il consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri nei limiti individuati con propria deliberazione; può inoltre dare mandato a soci o a terzi per l'assunzione di determinati incarichi operativi anche in via continuativa, sotto la responsabilità di uno o più consiglieri.

Articolo 10 - Il presidente

10.1. Il presidente dell'associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo o alla rinuncia alla carica. La rinuncia alla carica di presidente non comporta la decadenza dalla carica di componente del consiglio direttivo.

10.2. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione stessa, presiede e convoca il consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

In caso di necessità e di urgenza il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3. Il consiglio direttivo nomina tra i propri membri anche un vice presidente, che resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo o alla rinuncia alla carica. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione svolge le funzioni del presidente e convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 11 - Collegio dei garanti

11.1. L'assemblea elegge un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti, che restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

11.2. Il collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12 - Organo di controllo

12.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

12.2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.4. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.5. In ogni caso l'assemblea, nelle more dell'iscrizione nel Registro unico del terzo settore, anche in assenza delle condizioni indicate nell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nominerà un organo di revisione monocratico o collegiale che resterà in carica tre esercizi. La funzione dell'organo di revisione potrà essere svolta dall'organo di controllo, se nominato, purché almeno un componente sia iscritto al Registro dei revisori legali.

Articolo 13 - Il patrimonio sociale e le entrate

13.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

  • fondo di dotazione costituito al fine dell'acquisizione e del mantenimento della personalità giuridica;
  • conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
  • beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli acquistati dalla stessa con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
  • contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni, nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati con esplicito vincolo di destinazione a patrimonio;
  • eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute e le eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore o per delibera del consiglio direttivo.

13.2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi dell'associazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.

L'associazione svolge le proprie attività con:

  • i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e gli eventuali oneri previsti da specifiche norme di legge;
  • gli eventuali avanzi di gestione;
  • gli eventuali utilizzi del fondo per la stabilizzazione delle erogazioni;
  • gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie;
  • ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio;
  • gli eventuali utilizzi del fondo di dotazione;
  • gli eventuali contributi dello Stato e di altri organismi e istituzioni nonché di enti pubblici, di enti territoriali e di privati;
  • i ricavi da attività di interesse generale o da attività diverse;
  • le quote associative.

13.3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 - Il bilancio

14.1. L'esercizio sociale si intende dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un bilancio all'assemblea dei soci, redatto ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, entro il 30 aprile dell'anno successivo; ovvero entro il 30 giugno in caso di comprovata necessità o impedimento.

14.2. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

14.3. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'associazione.

14.4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

14.5. Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017, il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio sociale, redatto secondo quanto previsto da tale articolo, da sottoporre all'approvazione da parte dell’assemblea unitamente al bilancio di esercizio di ogni anno.

Articolo 15 - Modifica dello statuto

15.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

15.2. A norma dell'articolo 21 del Codice civile il presente statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell'assemblea; le assemblee straordinarie di modifica dello statuto sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, mentre in seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la partecipazione di un ottavo dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

Articolo 16 - Scioglimento dell'associazione

16.1. A norma dell'articolo 21 del Codice civile, le assemblee straordinarie per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide con la partecipazione e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori.

Articolo 17 - Disposizioni finali

17.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti, al Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17) e al Codice civile.

Articolo 18 - Norme transitorie

18.1. Alle prime elezioni dopo l'entrata in vigore di questo Statuto, sarà eletto un numero di consiglieri pari a quelli aventi naturale scadenza al termine dell’esercizio in corso.

18.2. I membri del consiglio direttivo eletti alle prime elezioni dopo l’entrata in vigore di questo Statuto avranno un mandato della durata di un solo esercizio.

18.3. Alle seconde elezioni dopo l'entrata in vigore di questo Statuto, ai fini della non rieleggibilità di cui all'articolo 9, comma 2, varrà per ciascun socio la prima applicabile delle seguenti norme:

  • saranno considerati con due mandati pregressi i soci che siano stati membri del direttivo per quattro o più esercizi nell’arco dei precedenti sei esercizi;
  • saranno considerati con un mandato pregresso i soci che siano stati membri del direttivo per due o più esercizi nell’arco dei quattro esercizi precedenti; se eletti il loro mandato sarà considerato un secondo mandato;
  • tutti gli altri soci saranno considerati senza mandati pregressi.

Approvazioni e modifiche

  • Ultima versione: 2024 marzo 18, modifiche degli articoli 1 (comma 1), 3 (commi 1 e 2), 6 (commi 2 e 3), 7 (comma 3), 8 (commi 2 e 3), 9 (commi 1, 2, 3, 4 e 6), 10 (commi 1 e 3), 14 (commi 1 e 5), 15 (commi 2 e 3 - rimosso), 16 (comma 1) e aggiunta dell'articolo 18 - Norme transitorie, come da verbale dell'assemblea straordinaria del 18 marzo 2024.

Voci correlate